Sottoscritto il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi sindacali
In data 18 ottobre 2013 è stato sottoscritto all’Aran il Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013 – 2015.
L’articolo 6 contiene le seguenti “Disposizioni particolari per il Comparto Scuola”:
“1. Per l’applicazione del presente contratto, nel Comparto Scuola, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle organizzazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempera il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze organizzative legate all’avvio dell’anno scolastico 2013-2014. A tal fine:
a) le organizzazioni sindacali dovranno comunicare al Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all’art. 4 sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dalla ipotesi di contratto non oltre il giorno 30 giugno 2013;
b) le variazioni dei distacchi rispetto al vigente CCNQ 9 ottobre 2009, come conseguenti al presente contratto, saranno conteggiate ai fini delle esigenze organizzative dell’amministrazione scolastica e definitivamente attivati con l’entrata in vigore del presente contratto;
c) le cessazioni dei distacchi derivanti dal decremento del contingente di spettanza delle singole organizzazioni sindacali, decorreranno a partire dal primo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda, per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche, dal 1° settembre 2013, senza interruzione dell’anzianità di servizio.
2. Per il personale nei cui confronti non esistano vincoli connessi all’obbligo di assicurare la continuità dell’attività didattica, il termine del 30 giugno di ciascun anno per le richieste di distacco o di aspettativa può essere oltrepassato quando le richieste possano essere accolte senza arrecare alcun pregiudizio o disfunzione al servizio scolastico.
3. Rimane confermato quanto previsto al comma 3 dell’art. 6 del CCNQ del 18 dicembre 2002, ribadito dai successivi CCNQ del 3 agosto 2004, del 31 ottobre 2007, del 26 settembre 2008 e del 9 ottobre 2009.
4. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell’art. 4, comma 7, per il Comparto Scuola andrà in ogni caso garantito che il contingente dei permessi di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) fruiti dalle associazioni sindacali non superi, in vigenza del presente contratto, il limite massimo di n. 794.000 ore. A tal fine, l’Aran comunicherà tempestivamente al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministero possa determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla. Qualora la percentuale di cumulo scelta dalle singole Confederazioni superi il 45%, la parte eccedente inciderà sul monte ore di amministrazione, riducendolo di un’ulteriore quota correlata all’utilizzo, nella base di calcolo dei permessi cumulati, anche del dato relativo al personale a tempo determinato.
5. Si conferma quanto previsto dall’art. 8, comma 5, del CCNQ 9 ottobre 2009 che fa salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli artt. 36 e 59 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007”.
Come sempre, il CCNQ disciplina anche gli adempimenti di competenza delle singole amministrazioni, le quali devono inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all’adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.
Inoltre, le amministrazioni devono comunicare trimestralmente alle associazioni sindacali e alla RSU, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate. Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l’indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi di posto di lavoro assegnato, l’amministrazione deve provvedere immediatamente a darne notizia all’organizzazione sindacale interessata o alla RSU.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento vanno inseriti sempre nel Gedap il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari degli istituti, indicando qualifica del beneficiario e durata del permesso.
La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce in ogni caso, fatte salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.