L’art. 4 del d.lgs. n. 119 del 2011 ha modificato la disciplina del congedo straordinario contenuta nell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001.
Il comma 5 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001 prevede la concessione del congedo straordinario biennale in favore di soggetti con disabilità grave ai sensi dell’art.3, c. 3, della legge 104/92, non ricoverati a tempo pieno presso una struttura specializzata, fissando un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto al beneficio che, partendo dal coniuge, degrada fino ai parenti e affini di terzo grado. Il congedo è concesso solo se si è conviventi col familiare disabile (requisito non richiesto per i genitori che assistono il figlio disabile). Il diritto al congedo, di norma, è subordinato al possesso del requisito della convivenza intesa come coabitazione, per tutti i soggetti legittimati, tranne che per i genitori che assistono il figlio disabile.
I genitori che assistono il figlio con handicap grave, hanno diritto, altresì, ai 3 giorni di permesso retribuito al mese ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92.
Riguardo al ricovero a tempo pieno del figlio disabile affetto da handicap grave, la norma prevede che in caso di ricovero a tempo pieno del figlio con disabilità grave, i benefici previsti dalle disposizioni legislative sopra richiamate riguardanti il congedo straordinario biennale e i 3 gg di permesso mensile decadano, a meno che, nonostante il ricovero a tempo pieno, risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare.
Nel caso in cui per l’assistenza ad una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell’altro beneficio.
Tuttavia, il novellato comma 5-bisdel d.lgs. n. 119 del 2011 ha previsto specifiche disposizioni in deroga a favore dei genitoridando particolare rilievo al rapporto genitoriale
Infatti, ai genitori, anche adottivi, difigli disabili in situazione di gravità è riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, alla condizione che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l’altro non utilizzi il congedo straordinario. La fruizione di tali benefici deve intendersi alternativa, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.
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