In sostanza il Miur ha accolto la richiesta avanzata dall’Università degli studi di Trento in data 2 ottobre 2013 con la quale, a seguito dei contatti intercorsi con l’Assessorato all’Istruzione e Sport della Provincia Autonoma di Trento, veniva richiesto l’ampliamento del numero dei posti programmati a livello nazionale per l’ammissione ai predetti percorsi di formazione.
Il numero dei posti disponibili, per quanto attiene l’Università di Trento, è così modificato:
Scuola dell’infanzia: 15;
Scuola primaria: da 15 a 30;
Scuola Secondaria di primo grado: da 15 a 30;
Scuola Secondaria di secondo grado: da 0 a 15.
Ovviamente, cambia anche il numero di posti programmati a livello che è modificato come segue:
Scuola dell’infanzia: 1.285;
Scuola primaria: da 1.826 a 1.841;
Scuola Secondaria di primo grado: da 1.753 a 1.768;
Scuola Secondaria di secondo grado: da 1.534 a 1.549.
Una di queste si occupa della questione, ancora irrisolta, della possibilità di iscrizione da parte dei diplomati magistrali. Questa la risposta dell’Ateneo:
“Sulla base delle informazioni in nostro possesso ad oggi, sentito l’Ufficio scolastico provinciale, non ci risulta che il diploma magistrale conseguito anteriormente all’a.s. 2000/2001 “tal quale” sia un titolo abilitante. L’abilitazione, ovvero l’idoneità al “ruolo” la si otteneva attraverso il superamento dei vari concorsi pubblici che si sono susseguiti nel corso degli anni e solo poi con la laurea in Scienze della formazione primaria (o con i corsi L. 143). Oltre al parere dell’USP, competente in materia, anche il Tar del Lazio si è espresso in questo senso (rif. Sentenza n° 8599/2013 “sulla base della normativa vigente, il diploma magistrale pur rilasciato anteriormente alle modifiche normative apportate non può più ritenersi costituire, di per sé solo, titolo abilitante all’insegnamento, in Italia, nel ciclo preprimario o primario, per coloro che sulla base di tale titolo non siano stati già immessi in ruolo o, comunque, non abbiano successivamente superato specifici concorsi, aventi non una mera finalità di ”reclutamento” nella scuola pubblica bensì la specifica finalità di valutare il possesso di una ulteriore e specifica competenza e professionalità, altrimenti assicurata successivamente all’entrata in vigore dalla citata riforma- dal possesso della laurea in scienza dell’educazione primaria.”) Quindi, salvo diverse indicazioni che possano giungere al nostro ufficio da Miur o Ufficio scolastico tale titolo non costituisce requisito di accesso al corso di specializzazione per le attività di Sostegno”.
– la documentazione deve essere consegnata brevi manu o, in alternativa, può essere trasmessa a mezzo raccomandata (all’indirizzo: Università degli Studi di Messina, piazza Pugliatti 1 – 98122 Messina, D.R. n. 2535/2013 “Bando relativo alle modalità di ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno”) o mediante pec all’indirizzo protocollo@pec.unime.it allegando la copia di un documento di identità valido.
– I candidati, entro l’11 dicembre 2013, devono allegare l’autocertificazione dell’abilitazione all’insegnamento e dell’eventuale servizio prestato nell’ambito del sostegno (modulo scaricabile dalla pagina http://www.unime.it/tirocinio_formativo_attivo/sostegno). Solo i candidati che supereranno i test preliminari potranno, successivamente, sottoporre i titoli valutabili indicati nell’Allegato 2 del Bando (modulo DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE_titoli_valutabili_ALL_2).