Il decreto legge n° 71 pubblicato in gazzetta ufficiale il 31 maggio del 2024, avente per oggetto “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di Università e ricerca“. Al Capo II si occupa specificatamente di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Il suddetto decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2024, si pone l’obiettivo di sopperire al fabbisogno di docenti di sostegno didattico agli alunni con disabilità attraverso l’attivazione, in via straordinaria e transitoria e comunque fino al 31 dicembre del 2025, di percorsi organizzati dall’INDIRE, fermo restante la possibilità delle università di organizzare autonomamente o in convenzione con l’INDIRE corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni disabili.
Entro il 30 giugno il Ministro dell’istruzione e del merito, acquisito il parere da parte del collega dell’università e della ricerca, emanerà un decreto con il quale saranno definiti: il profilo del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei percorsi, i costi massimi sempre a carica dei partecipanti, l’esame finale e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale. Inoltre, qualora le domande dovessero essere superiori al numero dei posti autorizzati, il decreto dovrà fissare i criteri da adottare.
Il percorso organizzato dall’INDIRE o dalle singole università autonomamente o in convenzione con l’INDIRE consente ai partecipanti l’acquisizione di trenta crediti formativi.
Possono partecipare, ai suddetti percorsi i docenti che hanno prestato servizio nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie, un servizio su posto di sostegno della durata di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti per il medesimo grado d’istruzione senza la prevista specializzazione.
Il Ministero dell’istruzione e del merito annualmente, comunque fino al 31 dicembre del 2025, individua, il fabbisogno per ciascun grado d’istruzione dei docenti da specializzare sul sostegno didattico degli alunni con disabilità, sulla base della programmazione degli organici del personale docente delle scuole del Sistema nazionale d’istruzione.
Il decreto inoltre detta disposizioni in merito ai docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero in attesa di riconoscimento e che hanno pendente il procedimento di riconoscimento ovvero hanno in essere un contenzioso amministrativo per mancata conclusione, entro i termini di legge, del procedimento possono iscriversi ai percorsi di formazione, riferiti a un solo grado d’istruzione, attivati dall’INDIRE a condizione di presentare, contestualmente all’iscrizione, una rinuncia a ogni domanda di riconoscimento sul sostegno.
Il superamento del percorso si formazione consente il conseguimento del titolo di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità per il relativo grado d’istruzione del percorso di formazione scelto.
Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di ammissibilità e i corrispondenti requisiti nonché i contenuti formativi dei percorsi, riferiti ai diversi gradi d’istruzione e alle distinte tipologie dei medesimi titoli.
Con il suddetto decreto sono definiti le modalità di attivazione dei percorsi, i costi massimi, le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione, l’esame finale dei percorsi e la composizione della commissione esaminatrice dell’esame finale. Fermo restante che gli oneri sono a carico dei partecipanti.
Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire un rapporto educativo sereno tra docente e discente disabile è disposta la conferma del docente di sostegno in possesso del titolo di specializzazione su richiesta da parte della famiglia, e su una valutazione da parte del dirigente scolastico, nell’ambito dell’attribuzione degli incarichi a tempo determinato sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico.
La conferma del docente di sostegno è attuabile a condizione che vi sia la disponibilità del posto dopo il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l’accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.
Si applica alle seguenti categorie di personale docente:
• Docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno avendo svolto tre annualità d’insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado;
• Docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie.
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