Il Tar del Lazio e il CdS hanno sancito la piena valenza dei soli titoli di sostegno dichiarando la procedibilità dei contenziosi anche in assenza di ulteriori percorsi formativi sulla materia.
Il TAR del Lazio si pronuncia favorevolmente in merito alla validità del titolo di sostegno conseguito all’estero anche in mancanza dell’abilitazione sulla materia.
Sono molteplici le sentenze ottenute dallo studio legale di ricorsiscuola.it a favore dei propri ricorrenti che avevano impugnato il diniego da parte del Ministero dell’Istruzione rispetto all’istanza di riconoscimento dell’equipollenza del titolo con quello italiano.
Le ordinanze e le sentenze emesse non lasciano dubbi sulla consolidata strategia dell’azione legale promossa dagli avvocati Bongarzone e Zinzi per il riconoscimento del titolo acquisito in altro Stato della UE ed in particolare presso le università della Romania.
Ad esprimersi non solo il TAR del Lazio, competente per materia, ma anche il Consiglio di Stato che più riprese ha condannato il MI rispetto al mancato riconoscimento dell’equipollenza dei titoli conseguiti all’estero.
In particolare, rispetto alla paventata necessità di conseguire l’abilitazione all’insegnamento sulla materia quale percorso formativo necessario al fine di conseguire anche l’abilitazione sul sostegno sono gli stessi avvocati Bongarzone e Zinzi che hanno chiarito: “Il riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno non è vincolato all’acquisizione dell’abilitazione sulla materia. Tale aspetto sollevato a più riprese è stato sancito dalle pronunce del Tar del Lazio e del CdS che hanno accolto i ricorsi specifici di docenti cui è stata riconosciuta l’equipollenza del titolo rumeno per l’insegnamento sul sostegno in Italia pur se non erano in possesso del titolo sulla materia”.
È inoltre riscontrato che la valenza dei corsi di formazione atti al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sul sostegno proposti in Romania sono integrati rispetto ai percorsi didattici normati a livello comunitario che di fatto non sono legati al conseguimento di un ulteriore percorso formativo in quanto il titolo di accesso necessario è rappresentato dal titolo di Laurea conseguito presso un’Università del paesi membri della UE. Un dato di fatto che, oltre alle numerose sentenze favorevoli emesse dai principali organi di giustizia amministrativa nazionale, sancisce il diritto al completamento del percorso di studi nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali e ritenendo sufficienti, e dunque riconoscendo, i percorsi accademici già sostenuti.
Per iniziare il procedimento di riconoscimento del titolo estero visita la pagina web dedicata al ricorso sul Silenzio Inadempimento.
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