Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 6 luglio è stato pubblicato il testo del decreto legge n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini” noto anche come decreto sulla spending review.
Gli articoli che riguardano, direttamente o indirettamente, la scuola sono il 7 e il 14.
In altri articoli abbiamo già dato conto delle principali novità ma dobbiamo segnalare che il testo definitivo prevede alcune modifiche rispetto a quanto già noto.
Per esempio è stato cancellato del tutto il comma che prevedeva ampie modifiche all’articolo 459 del TU relativo ad esoneri e semiesoneri dall’insegnamento per i docenti chiamati a collaborare con il dirigente scolastico. Quindi le norme in vigore restano ancora valide.
In compenso si deve registrare una forte riduzione del personale destinato all’estero; i contingenti attuali vengono drasticamente ridimensionati: si passa dai 100 dirigenti attuali a 70 e dai 1.400 docenti a 624.
Novità importanti riguardano poi la contabilità delle istituzioni scolastiche che, d’ora in poi, dovranno fare riferimento al meccanismo della tesoreria unica come già avviene per gli enti locali.
Entro il 15 ottobre le scuole dovranno versare alla Tesoreria unica, e cioè alla Banca d’Italia, il 50% delle somme giacenti (“alla data di entrata in vigore del decreto”, precisa il comma 34 dell’articolo 7) presso l’Istituto cassiere; il restante 50% dovrà essere versato alla data del 15 novembre.
Una piccola buona notizia è contenuta nel comma 40 che prevede uno stanziamento di 30milioni di euro per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Cambiano le regole per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la fornitura del pasto al personale docente che presta servizio nelle classi di tempo pieno e tempo prolungato: finora il contributo veniva assegnato sulla base delle dichiarazioni rese dai Comuni sul numero dei pasti erogati, d’ora in poi il rimborso sarà proporzionale al numero delle classi che accedono al servizio di mensa scolastica.
Il comma 27 (art.14), infine, riconosce alle Regioni un apposito contributo per la copertura delle spese legate alle visite fiscali effettuate nei confronti del personale scolastico.
Lo stesso comma stabilisce che per l’anno 2012 le scuole non sono tenute al pagamento delle visite.
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