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Spese di istruzione, contributi volontari ed erogazioni liberali: cosa si può detrarre?

Con circolare n. 24 del 7 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2021.

Tra le spese che è possibile portare in detrazione, vengono elencate le spese di istruzione, i contributi volontari e le erogazioni liberali.

LA CIRCOLARE

Spese per istruzione diverse da quelle universitarie

Vanno indicate nel modello di dichiarazione al Rigo E8/E10 con il codice 12.

Sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione per la frequenza di scuole, sia paritarie private e degli enti locali, dell’infanzia, primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.

Si tratta, ad esempio, delle spese per:

  • la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
  • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto.

La detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2021 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. E spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Per il riconoscimento dell’onere, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nel corso del 2021 per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, nonché per la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi e il servizio di trasporto scolastico. La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio – deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

La spesa può inoltre essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”. La tracciabilità dell’onere può anche essere attestata mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati. Non è possibile invece integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola.

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Si devono indicare nel modello di dichiarazione al Rigo E8/E10, con il codice 31.

Anche in questo caso, spetta una detrazione del 19%, per le erogazioni liberali non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria nonché all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione è calcolata sull’intero importo erogato, e non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR per le spese di frequenza scolastica e con il credito d’imposta School bonus.

Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino ad euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad euro 240.000.

L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

Questi i documenti da conservare:

  • Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario
  • In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario
  • Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.
    Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.
Lara La Gatta

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