Home Generale Spese di istruzione: detrazione della mensa ed erogazioni liberali non sono cumulabili

Spese di istruzione: detrazione della mensa ed erogazioni liberali non sono cumulabili

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Da quest’anno, con i modelli 730 e Unico, è possibile portare in detrazione anche le spese per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie (e non solo quelle universitarie, come in passato).

Infatti, si legge nelle istruzioni dei due modelli, che “è riconosciuta una detrazione del 19 per cento delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente”. Quindi, in sostanza, il contribuente potrà recuperare al massimo 78 euro per ogni alunno o studente.

Tali spese danno diritto alla detrazione anche se sono state sostenute nell’interesse delle persone fiscalmente a carico. In questo caso, la detrazione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto.

Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

L’importo va indicato con il codice 12 nel quadro E – Oneri e spese, sezione I, dal rigo E8 a E12.

Nel 730 e nell’Unico 2016 è possibile indicare con il codice 31 e portare in detrazione, come gli anni passati, anche le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. La detrazione spetta nella misura del 19%, ma senza un limite massimo. La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Quello che è importante sottolineare è che la detrazione delle spese per la frequenza non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l’ampliamento dell’offerta formativa che sono indicate, come detto, con il codice 31.

 

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Lo chiarisce anche una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, che al punto 1.15 dettaglia, dopo avere interpellato il Miur, anche quali sono le spese che è possibile portare in detrazione.

Per i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti), all’edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione), all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) continua a spettare la detrazione del 19% sull’intero importo versato.

Invece, nei 400 euro massimi detraibili rientrano le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui sopra. A mero titolo di esempio, il Miur citano la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica. È comunque escluso dalla detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Come già detto, le due detrazioni non sono cumulabili, quindi spetterà al contribuente la scelta di quale delle due spese convenga indicare nella dichiarazione dei redditi.

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