Le agevolazioni fiscali spettanti ai contribuenti italiani, secondo quanto previsto dal TUIR, riguardano anche le spese di istruzione degli studenti che frequentano le scuole e le università. E’ possibile fruire di una detrazione d’imposta del 19% sulla spesa annuale sostenuta per l’iscrizione all’università, la frequentazione di master, scuole di specializzazione. Il tutto attraverso il quadro E del modello 730 2013.
L’art. 15, comma 1, lett. e) del Tuir, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la possibilità per i contribuenti di detrarre nella misura del 19 per cento “le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali”.
In base all’art. 15 del TUIR riguardo le spese di istruzione, i contribuenti possono usufruire di una detrazione dall’imposta Irpef lorda dovuta indicando nel modello di dichiarazione dei redditi, 730 o Unico PF.
Vediamo tutte le informazioni in merito alla detrazione del 19% per le spese scolastiche, le spese universitarie, nonché le spese per la frequenza di scuole di specializzazione, master, conservatori, ecc.
Chi fruisce della detrazione del 19% per spese di istruzione
Se lo studente è percettore di un reddito superiore a 2.840,51 euro (ad esempio perché abbina allo status di studente un’attività lavorativa), non è più fiscalmente a carico dei genitori e quindi potrà fruire in prima persona delle detrazioni. Se lo studente invece non è percettore di un reddito imponibile ai fini Irpef, ed è quindi a carico di altri soggetti (i genitori), la detrazione fiscale del 19% può essere richiesta dal genitore contribuente.
Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo la detrazione spetta anche se l’onere è sostenuto nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Quindi possono fruirne anche i genitori per le spese di istruzione di figli studenti che non hanno percepito nell’anno di riferimento un reddito superiore a 2.840,51 euro, al netto degli oneri deducibili. Nel caso di presentazione del modello 730 2013, l’anno di riferimento sia per le spese che per il reddito è il 2012. Per maggiori informazioni vediamo lo status di familiare a carico.
Ovviamente valgono in caso di studente fiscalmente a carico dei genitori, le regole relative alla ripartizione delle detrazione fiscale tra i genitori, con riferimento all’effettivo sostenimento delle spese da parte del genitore. Nel caso ci fosse una ripartizione differente da quella normale del 50% per genitore prevista dal TUIR, nel documento andrà annotata la percentuale ed il genitore a cui spetta il 100% della detrazione potrà considerare per intero la spesa sostenuta per il figlio, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta Irpef del 19% del rigo E13 del modello 730.
Le spese di istruzione nel modello 730 2013 e limite di spesa detraibile
Nel quadro E – Oneri e spese del modello 730 2013 è possibile indicare tutte le spese per le quali fruire delle detrazioni fiscali. La sezione I tratta le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%. E tra queste c’è il rigo E13, da compilare per le spese di istruzione. Sulla cifra indicata nel rigo poi sarà calcolato il 19%, quindi nel rigo va indicato l’ammontare della spesa sostenuta.
Nel modello 730 2013 va compilato il rigo E13 – Spese di istruzione. Le istruzioni del modello dicono che in tale rigo bisogna indicare le spese di istruzione sostenute nel 2012, anche se riferibili a più anni (compresa l’iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani. L’importo da indicare nel rigo E13 deve comprendere le spese indicate con il codice 13 nelle annotazioni del CUD.
Vale il principio di cassa. In termini fiscali non ha importanza l’anno (accademico ad esempio) a cui si riferisce la spesa. Come per gli altri oneri e spese del quadro E del modello 730, vale il principio di cassa, ossia è importante la data in cui è stata sostenuta la spesa. Se la spesa è sostenuta nell’anno 2012, andrà considerata, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta del 19%, nel modello 730 2013, che è riferito ai redditi ed alle spese sostenute nell’anno 2012.
Limiti di spesa detraibile. Il limite di spesa è quello della “misura non superiore a quella stabilita per tasse e i contributi degli istituti statali italiani”. Questo vale per gli istituti privati, quindi per i corsi privati, il massimo di spesa di riferimento è quello degli istituti pubblici. Ovviamente per quest’ultimi non sono indicati limiti di spesa. Per le università private l’importo detraibile, quindi, è costituito dalla tassa di iscrizione richiesta, per lo stesso corso di laurea, dall’università pubblica ubicata nella località più vicina.
Tasse universitarie ridotte in base al valore ISEEU. L’attuale sistema di determinazione delle tasse previste dalla maggior parte delle università pubbliche offre la possibilità per gli studenti di ottenere delle condizioni di riduzione della rata in relazione al valore ISEEU del proprio nucleo familiare prevedendo, in assenza di presentazione di detta certificazione, l’applicazione della tariffa più elevata. La presentazione della certificazione ISEEU non è obbligatoria ma rappresenta una opportunità per lo studente finalizzata ad ottenere condizioni agevolate. L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 18 del 2009 ha chiarito che “l’art. 15 del Tuir prevede la detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi per gli istituti statali. In base alla circolare 11 del 1987, le spese per la frequenza presso istituti o università private danno diritto alla detrazione in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani”.
Quali sono le spese universitarie detraibili
Le spese sostenute per la frequentazione dell’università, sostenute da parte dello studente contribuente, oppure dai familiari nel caso lo studente sia a carico dei genitori, ammesse alla detrazione d’imposta del 19% sono le seguenti:
spese di immatricolazione ed iscrizione all’anno accademico;
soprattasse per esami di profitto e laurea;
spese relative alla frequenza;
spese relative ai corsi di specializzazione ed ai master universitari.
Studenti fuori corso. Il corso legale di laurea non incide sulla possibilità di fruire della detrazione, la quale è legata al sostenimento della spesa relativa all’istruzione. Sono quindi detraibili le spese di istruzione sostenute dai studenti fuori corso per gli anni oltre il corso legale di laurea.
Non sono detraibili le seguenti spese inerenti all’istruzione:
Le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali e materiali di cancelleria;
I viaggi ferroviari;
Le spese di vitto e alloggio necessarie per la frequenza della scuola;
I contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento della laurea conseguita all’estero.
Contributi per la prova di selezione per università a numero chiuso. La risoluzione n. 87/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate ha che il contributo per la partecipazione alla prova di selezione per l’accesso delle università a numero chiuso rientra tra le spese di istruzione detraibili al 19%. Quindi il test diretto ad accertare il livello di preparazione su determinate materie e le strutture logiche di pensiero è incluso tra le spese, ma a condizione che il test sia richiesto dall’ordinamento universitario, e lo svolgimento della prova di preselezione, costituisca una condizione indispensabile per l’accesso a corsi di istruzione universitaria.
Master, scuole di specializzazione, dottorato di ricerca. Rientrano nella detrazione d’imposta del 19% da dichiarare nel rigo E13 del modello 730 anche le spese per la frequenza dei master universitari qualora, per durata e struttura d’insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati. Lo ha stabilito la circolare n. 101 del 2000. Anche in questo caso, per i master gestiti da università private, la detrazione spetta per un importo non superiore a quello stabilito per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Sono altresì detraibili le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari di specializzazione presso università statali riconosciuti in base all’ordinamento universitario. A stabilirlo è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 2003. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle per i corsi perfezionamento e le spese di iscrizione al corso di dottorato di ricerca.
Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario. La risoluzione n. 77 del 20089 ha stabilito che sono altresì detraibili le spese per la frequenza della SSIS (Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario). La detrazione del 19% spetta se la SIS può essere inquadrata tra i corsi di istruzione universitaria.
Università telematiche, spese detraibili. E’ possibile fruire della detrazione Irpef anche per gli oneri sostenuti per l’iscrizione ad università telematiche, ossia le università dove c’è la frequenza dei corsi online. Si tratta di istituti d’istruzione superiore di livello universitario abilitati a rilasciare lauree, dottorati di ricerca, con modalità a distanza basate sulle nuove tecnologie. La condizione per la fruizione è che l’università sia riconosciuta con decreto dal Muir.
Frequenza dei conservatori musicali. Le spese per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212 del 2005 presso i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, sono equiparate a quelle per l’iscrizione ai corsi universitari, quindi sono detraibili e possono essere incluse nel rigo E13 del quadro E – Oneri e spese del modello 730 2013.
La circolare n. 20/E del 13 maggio 2011 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari”. Gli istituti musicali privati non rientrano nel novero dei conservatori pareggiati. La stessa circolare ha chiarito inoltre che “le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria”.
Quali documenti sono da considerare e conservare. Andranno inclusi nella detrazione tutti i documenti giustificativi di spese rilasciate dall’ente a cui si riferisce la spesa per l’istruzione. Cioè le quietanze, i bollettini, le fatture, le ricevute dell’università o della scuola, che attestano il pagamento delle spese nell’anno 2012. Quindi tutte le tasse ed i contributi versati. Il documento che attesta l’importo delle tasse e contributi può essere anche scaricato dal sito dell’università, per gli studenti universitari. Nel caso di istituti privati è necessario un documento che attesi l’importo delle tasse e contributi previsti per analogo corso di studi frequentato presso l’università pubblica documento, anche prelevato dal sito dell’università pubblica/privata, che indica l’equiparazione del corso a quello dell’università pubblica.
Studenti fuori sede: c’è anche la detrazione sugli affitti. E’ possibile fruire di una detrazione fiscale per le spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede, ossia ad almeno 100 chilometri dal comune di residenza. La detrazione è del 19%. Per maggiori informazioni vedremo la detrazioni per studenti fuori sede.
Frequenza di asili nido. Oltre alle spese di istruzione, per scuola e università, da indicare nel rigo E13, sono oggetto di agevolazione fiscale anche le spese sostenute per gli asili nido. Vanno indicate nei righi E17, E18 e E19 – Altre spese con il codice 33 per le spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. L’importo deve comprendere le somme indicate con il codice 33 nelle annotazioni del CUD.
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