Categorie: Personale

Spese di lite a carico dell’Amministrazione

CobasCobas

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 91/14 del 30/01/2014, ha condannato il Miur – Atp di Catanzaro, al pagamento delle spese di lite pari a 775.00 euro, oltre accessori di legge, per avere costretto il prof. Pasquale Bagalà, Rsu e responsabile dell’ufficio contenzioso del Sab di Catanzaro, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Emilio Corea del foro di Catanzaro, a fare ricorso al Giudice per il pagamento delle prestazioni aggiuntive, oltre le 40 ore annuali, previste dall’art. 29 comma 3 lett. a) del contratto di lavoro vigente.

Nel merito, il prof. Bagalà aveva prestato ore aggiuntive autorizzate, oltre le 40 ore d’obbligo, per un totale di 393.75 euro; l’istituzione scolastica, in fase di contrattazione, prima autorizzava detto pagamento poi non lo liquidava per mancanza di fondi.
Da qui un primo ricorso al Giudice del Lavoro di Catanzaro che si concludeva con una transazione positiva, riconoscendo quanto dovuto con gli interessi legali maturati per complessivi 540.99 euro liquidati dall’Atp di Catanzaro che però non pagava le spese di lite, per cui si procedeva con nuovo ricorso.
Il Giudice, con la sentenza citata, prende atto della cessata materia del contendere e la regolamentazione in base alla soccombenza virtuale delle spese di lite che si pongono a carico di parte resistente per la tardività con cui ha riconosciuto le ragioni del ricorrente, costringendolo a fare ricorso al Giudice.
Dichiara cessata la materia del contendere, condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in forza del D.M. 140/2012, in euro 775.00, oltre accessori di legge.
Il Sab tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, non può che esprimere soddisfazione per tale nuova decisione auspicando che, i dirigenti scolastici, verifichino, in itinere, il rispetto del piano annuale delle attività e del numero delle ore (massimo 40), da impegnare per le attività di cui all’art. 29 comma 3 lett. a) del Ccnl del 29/11/07 e che eventuali sforamenti possono avvenire solo se esiste copertura finanziaria per il pagamento delle eccedenze.

I dirigenti scolastici spesso convocano collegi dei docenti non programmati con riunioni non rispondenti alle reali esigenze della scuola, con aggravio di prestazioni, esponendosi anche al rischio di soccombere in azioni legali con successiva possibile rivalsa da parte della Corte dei Conti e con responsabilità disciplinare.

 

La voce degli altri

Articoli recenti

Ma cosa è “scientifico”? Qualche domanda ai difensori delle vecchie Indicazioni Nazionali

Con riferimento all’ intervista di Alessandro Giuliani al prof Corsini vi invio queste considerazioni. Non…

21/04/2025

Il prosit della luna, romanzo di Silvana Carbonaro intorno alla sodale amicizia

Fabrizio e Manlio, due amici che ad ogni adunata fascista si cercano per la ritualità…

21/04/2025

Docenti perdenti posto, rientrano nel pieno diritto di fare domanda di mobilità al di fuori di qualsiasi vincolo attuale e futuro

Un docente che è stato individuato perdente posto per l'anno scolastico 2025-2026 ci chiede quale…

21/04/2025

Indicazioni nazionali: scontro totale fra esperti, Ministro e “Commissione Perla”

Lo scontro sulle Nuove Indicazioni per il primo ciclo si fa ogni giorno più aspro.Nel…

21/04/2025

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, gli idonei ai concorsi PNRR rimangono in graduatoria per il ruolo?

Gli aspiranti, che abbiano acquisito o intendano acquisire il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro…

21/04/2025

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, chi non ha ancora conseguito l’abilitazione 30 CFU, ma la conseguirà entro giugno, potrà inserire il titolo?

Gli aspiranti, che abbiano acquisito o intendano acquisire il titolo di abilitazione e/o specializzazione entro…

21/04/2025