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Spese per acquisto libri di testo, Adiconsum: siano detraibili

Le spese per l’acquisto dei libri di testo dovrebbero essere ricomprese tra le spese per l’istruzione detraibili con la dichiarazione dei redditi.

A chiederlo è ADICONSUM (Associazione Difesa Consumatori e Ambiente) che sostiene la richiesta dei librai di Ali Confcommercio di introdurre la detrazione Irpef per le spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo dalla dichiarazione dei redditi e la sottopone al nuovo Governo e al nuovo Ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti.

L’istruzione è alla base della crescita e dello sviluppo di un Paese e non può essere lasciato interamente sulle spalle delle famiglie – dichiara Carlo De Masi, Presidente di Adiconsum nazionale – Oltre alle detrazioni già in vigore per le spese sostenute per la mensa, i servizi di pre e post scuola, le gite, le assicurazioni e i corsi deliberati dall’istituto, è arrivato il momento di prevedere una detrazione anche per l’acquisto dei libri di testo che rappresentano la spesa più costosa per le famiglie“.

Spese ammesse in detrazione

L’art. 1, comma 151, della legge n. 107 del 2015 (c.d. “buona scuola”) ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.

Sono così attualmente detraibili nella misura del 19 % anche le spese di istruzione non universitaria.

La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali).

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori.

Vi rientrano, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica.

Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.

Si tratta, ad esempio, delle spese per:

  • la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
  • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio: all’agenzia di viaggio). Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La detrazione non spetta invece per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Limite di detraibilità

La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo che per le spese sostenute nel 2018 era di euro 786 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Lara La Gatta

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