Home Archivio storico 1998-2013 Ordinamento Spese per l’istruzione detraibili dalle tasse

Spese per l’istruzione detraibili dalle tasse

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Tra i contributi che è possibile detrarre anche quello per la partecipazione alla prova di selezione alla facoltà, se questa sia richiesta dall’ordinamento. Per le università pubbliche non sono previsti limiti di spesa, per quanto riguarda i corsi nelle università private, invece, esiste un tetto, rappresentato dalla misura massima delle tasse e dei contributi versati agli istituti statali italiani, indipendentemente da riduzioni o facilitazioni legate all’Isee. Sono agevolate anche l’iscrizione e la frequenza di università telematiche, purché riconosciute con decreto dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università, e di conservatori musicali. In quest’ultimo caso però sono esclusi gli istituti musicali privati. Non fruiscono di sconti fiscali i contributi versati per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero, anche se sono stati pagati a un’università pubblica statale. Non danno diritto ad alcun beneficio nemmeno le spese sostenute per le cosiddette vacanze studio, sia pure trascorse all’interno di un campus universitario. Per le denunce vale il principio di cassa: a contare è l’anno in cui la spesa è stata materialmente sostenuta. Se il figlio studente è a carico di altri, ad esempio i genitori, dello sconto fiscale usufruiscono questi ultimi. Anche le borse di studio universitarie fruiscono di sconti fiscali. Di norma, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il cui trattamento fiscale è identico a quello riservato ai redditi di lavoro dipendente. I sostituti d’imposta, quindi, sono tenuti a calcolare l’Irpef, al netto delle detrazioni di lavoro e per carichi familiari, e a prelevarla sotto forma di ritenuta d’acconto, nonché a rilasciare il Cud