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Spese per supplenze brevi e saltuarie: chiarimenti

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A chiarimento della nota prot. n. 2193 del 2 aprile 2012 (vai alla notizia), il Miur ha trasmesso la nuova nota prot. n. 2446 del 13 aprile 2012, che fornisce alcune precisazioni relative alle modalità di liquidazione dei compensi per le supplenze brevi e saltuarie.

A tale proposito il Ministero illustra la procedura adottata dal Service Personale Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le cui regole, illustrate nell’allegato A della nota in commento, devono essere seguite da ciascuna scuola nel momento in cui deve liquidare il compenso fisso dovuto al personale titolare di un contratto di lavoro dipendente per supplenza breve e saltuaria. L’esempio, in particolare, si riferisce alla liquidazione del compenso, al netto della tredicesima e riferito ad un docente di scuola secondaria di 2° grado, supplente breve e saltuario e impiegato per un intero mese lavorativo a 18 ore settimanali.
Alla liquidazione di cui all’esempio si dovrà poi aggiungere la tredicesima mensilità nella misura dovuta.
A tale proposito, il Miur sottolinea che, ai sensi del disposto dell’art. 81 comma 3 del Ccnl 24 luglio 2003, al personale con contratto di lavoro dipendente per supplenze brevi e saltuarie non è dovuta né la retribuzione professionale docenti (personale docente ed educativo), né il compenso individuale accessorio (personale Ata), pertanto i compensi da liquidare sono esclusivamente quelli di cui all’allegato A, nella misura propria di ciascuna qualifica. Naturalmente, potranno essere eventualmente riconosciuti a tale personale compensi accessori ai sensi della vigente normativa in materia di contrattazione d’istituto.