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Spese telefoniche e di pulizia: sono a carico dei Comuni

Il materiale di pulizia delle scuole e le utenze telefoniche sono di competenza dei Comuni: lo sostiene l’Avvocatura generale dello Stato che si è espressa in merito dopo aver acquisito il parere dei Ministeri dell’Istruzione e dell’Interno.
Già in passato organi diversi dell’Amministrazione si erano pronunciati in tal senso, in questa circostanza l’Avvocatura dello Stato è intervenuta a seguito di un contenzioso apertosi in un piccolo Comune della provincia di Asti che non intende pagare le spese per il materiale di pulizia.
Per quanto riguarda le spese telefoniche l’Avvocatura richiama non solo la legge n. 23 del 1996 che pone a carico degli Enti Locali (Comuni e Province) la fornitura degli edifici e di quanto necessario a far funzionare scuole e uffici, ma anche lo stesso Testo Unico del 1944 che, all’articolo 190, dispone che i Comuni “sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, .. il telefono …”
Il problema – aggiunge l’Avvocatura – si pone piuttosto nel momento in cui si voglia definire l’ambito del servizio telefonico che, ormai, non può più considerarsi limitato alla trasmissione della voce, ma comprende a tutti gli effetti anche l’accesso alla rete Internet (purchè sia limitato, precisa però l’Avvocatura, alla navigazione in siti istituzionali e non riguardi l’uso didattico i cui oneri ricadono invece nella competenza statale).
Per quanto concerne poi le spese di pulizia l’Avvocatura si rifà addirittura a norme di legge che risalgono al “Ventennio” (il Testo Unico n. 383 del 1934 ed il Regio Decreto n. 577 del 1928 !) ma richiama anche un parere del Consiglio di Stato (il n. 1784 del , 25.9.1996) con il quale si ribadisce che le spese per la pulizia “devono essere considerate unitariamente nell’intero servizio di pulizia”
Ma l’argomentazione decisiva è di carattere strettamente contabile: nel 1996 quando venne approvata la legge n. 23 che trasferiva gli Enti Locali tutte le spese di manutenzione degli edifici, lo Stato iniziò a trasferire a Comuni e Province le somme necessarie per la copertura degli oneri connessi.
Non è invece in discussione il pagamento della TARSU (smaltimento dei rifiuti): “l’imposta – spiega l’Avvocatura – è dovuta per legge da chi utilizza il bene, e per questo va pagata dall’Amministrazione scolastica”.
Reginaldo Palermo

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