Deroghi il ministero dal’’applicazione della norma del regolamento che dal 2007 ha espropriato i precari di disporre degli spezzoni fio a sei ore, visto che si i possono assegnare al personale interno anche in aggiunta all’orario pieno (fino a 24 ore).
La Flc e il Coordinamento dei precari ricordano fra l’altro che:
1. gli spezzoni da restituire alle scuole sono solo quelli non abbinabili ad altre ore per costituire posti interi (vedi circolare supplenze 2011/12)
2. gli spezzoni non possono essere ottenuti da frantumazioni di posti o cattedre
3. gli spezzoni possono essere attribuiti (vedi circolare supplenze 2011/12), con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi:
a. prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario
b. successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo
c. solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
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