Come ogni inizio d’anno scolastico, è utile fornire precise indicazioni sul conferimento degli “spezzoni” d’insegnamento fino a sei ore.
Prendiamo quindi volentieri spunto da alcune FAQ prodotte dalla Uil Scuola, una parte delle quali dedicate proprio alle ore settimanali d’insegnamento pari o inferiori a sei settimanali, che non concorrono a costituire cattedra o posti.
Ora, premesso che restano nella competenza della scuola, il preside le assegna, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola: questi insegnanti, però, devono essere forniti di specifica abilitazione (non basta il titolo di studio, come nel caso del “potenziatori” supplenti temporanei).
La priorità d’assegnazione delle ore residue, va data, come prassi, “ai supplenti che hanno titolo a completare l’orario e, successivamente, al personale con contratto ad orario completo – prima a quello di ruolo poi al personale supplente – come ore aggiuntive all’orario d’obbligo e fini al limite di 24 ore settimanali”.
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