Molte segreterie scolastiche hanno ricevuto la liberatoria, da parte degli uffici scolastici provinciali, per conferire gli spezzoni residui inferiori o uguali a sei ore. Ecco come il Dirigente scolastico deve agire.
Come specificato nella circolare ministeriale delle istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento delle supplenze le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento.
La predetta istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi.
Tali spezzoni di ore inferiori o uguali a sei devono essere conferiti nel seguente modo:
Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frantumazione di posti o cattedre.
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