L’art. 25 comma 4 lett. b e c) del contratto nazionale del comparto scuola vigente – Area docenti e contratto individuale di lavoro – prevede che, ogni contratto stipulato a tempo indeterminato o determinato deve riportare, oltre la data di inizio del rapporto di lavoro, anche la data di cessazione del medesimo.
L’art. 1 commi 4 e 5 del D.M. n. 131/2007 – Regolamento per le supplenze – prevede, per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all’articolo 2 e comunque, in mancanza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
Le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e Ata che annualmente vengono diramate dal Miur, per l’a.s. 2013/14, sono riportate nella nota prot. n. 1878 del 30/8/2013 che alla voce conferimento di ore d’insegnamento pari o inferiore a 6 ore settimanali, richiama integralmente l’applicazione del predetto regolamento.
In giurisprudenza, dopo, la Corte di Appello di Potenza, ha confermato il principio giurisprudenziale secondo cui “l’opposizione del termine al contratto di lavoro, oltre che risultare da atto scritto, deve essere coeva o anteriore all’inizio del rapporto lavorativo, anche se non è richiesto.
La dichiarazione di volontà e l’opposizione del termine siano contenute in un unico documento, in quanto il requisito della forma scritta deve ritenersi osservato anche quando la sottoscrizione del lavoratore sia contenuta in un documento a sé, costituente accettazione di una proposta, anch’essa scritta, di contratto a termine formulata dal datore di lavoro e il contratto sia concluso, ai sensi dell’art. 1326 cod. civ., prima o contemporaneamente all’inizio della prestazione”.
Difatti è fuor di dubbio che un contratto a termine, come quello di una supplenza, debba avere una data d’inizio e di scadenza del rapporto di lavoro (per i docenti: art. 25 comma 4 lettera B) e C) Ccnl 2006/09). La prescrizione di un termine generico come quello inserito di solito nei contratti “standard” utilizzati dal Miur “fino alla nomina dell’avente diritto” non è palesemente legittima alla luce delle citate fonti contrattuali e non giustifica una risoluzione “improvvisa” del medesimo quando, intervenendo una nuova graduatoria si proceda all’individuazione di altro aspirante supplente, anche se meglio graduato, per effetto della medesima.
L’avente diritto non può mai essere considerato chi riveste la medesima qualifica di “supplente” al pari di chi è depositario di analogo contratto, anche se meglio graduato nella nuova graduatoria.
L’avente diritto è chi, per effetto di trasferimento, passaggio utilizzazione o assegnazione provvisoria o per nuova nomina in ruolo, ha titolo a ricoprire prima del supplente tale posto.
Nel merito, c/o l’IIS ITI-IPA-ITA “E. Majorana” di Rossano, per l’a.s. in corso, risultavano libere e vacanti, fra le altre, n. 6 ore della classe A074 Zootecnia e Scienza della produzione animale, il dirigente scolastico conferiva le predette ore a docente precario attingendo dalla graduatoria d’istituto con contratto “fino all’avente diritto” e non fino al termine delle attività didattiche.
Il docente interessato, con delega al sindacato Sab, proponeva istanza conciliativa davanti all’Atp di Cosenza contestando la mancanza del termine certo di scadenza del contratto anche perché lo stesso Atp, con circolare n.10166 dell’8/10/13 aveva invitato i dirigenti scolastici a revocare i contratti stipulati con scadenza fino all’avente diritto, viste le graduatorie d’istituto definitive da pari data; a tale disposizione, il predetto dirigente non aveva adempiuto.
In fase conciliativa, il segretario generale del Sab prof. Francesco Sola, delegato, richiamando la normativa di cui sopra, chiedeva la modifica del precedente contratto da “fino all’avente diritto” a “fino al termine delle attività didattiche”; il dirigente scolastico aderiva a tale proposta per cui il tentativo di conciliazione, con verbale n. 2/2014 del 30/1/14, si concludeva con esito positivo.
Il Sab esprime soddisfazione per il risultato ottenuto anche perché, per effetto della positiva conciliazione, a beneficiare della modifica dei contratti, saranno moltissimi docenti, atteso che presso l’Istituto “Majorana” di Rossano esiste un elevato numero di spezzoni orari residui inferiori a 6 ore, già conferiti tutti “fino all’avente diritto”.