L’anno scolastico 2022/2023 è ormai al suo avvio, in molte scuole secondarie di primo e secondo grado ci sono degli spezzoni orari minori o uguali a 6 ore, che sono rimasti nella disponibilità organica e non ancora assegnati. Spezzoni di questo tipo vengono gestiti dal dirigente scolastico e devono essere assegnati per come disposto dalla circolare sulle supplenze 2022/2023.
Spezzoni inferiori o pari a 6 ore settimanali
Con la nota ministeriale n.28597 del 29 luglio 2022, si specifica che nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto all’articolo 2, comma 2, dell’OM 112/2022, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
In subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.