Con la circolare n. 27/E, l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato nuovi chiarimenti in merito al meccanismo della scissione dei pagamenti IVA (split payment).
Con la nuova circolare, vengono fornite ulteriori indicazioni a Pubbliche amministrazioni e fornitori in materia di adempimenti, rimborsi e sanzioni alla luce delle misure introdotte dalla manovra correttiva 2017.
Riguardo i destinatari del meccanismo dello split payment, la circolare precisa è stata prevista l’estensione della scissione dei pagamenti a tutte le Società controllate, in misura non inferiore al 70 per cento, dalla PA.
Altra indicazione riguarda i versamenti diretti dell’IVA che PA e società acquirenti di beni e servizi possono effettuare con il meccanismo dello split payment.
Questi soggetti possono versare cumulativamente l’Iva dovuta tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità dell’imposta (senza possibilità di compensazione), con un codice tributo appositamente predisposto. In alternativa, le PA e le società acquirenti di beni e servizi possono far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica, avvalendosi della possibilità di annotare le fatture di acquisto nel registro acquisti o nei registri delle fatture e dei corrispettivi.
L’articolo 1 della legge di Stabilità 2015, ha previsto per le pubbliche amministrazioni che acquistano beni e servizi, qualora non siano soggetti passivi dell’IVA, di versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura dai loro fornitori. Ciò significa che sono le stesse PA a dover liquidare l’IVA sugli acquisiti effettuati senza che debbano provvedere i loro fornitori.
Lo split payment viene applicato nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione, secondo il classico meccanismo della scissione dei pagamenti che funziona in questo modo: l’impresa privata incassa dalla PA quanto dovuto per l’operazione eseguita al netto dell’IVA, la PA poi si occupa di versare direttamente l’IVA a debito sull’operazione.
A riguardo il MIUR, con la nota prot. n. 2291 del 9/2/2015 inviata alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado agli Uffici Scolastici Regionali E p.c. ai Revisori dei Conti – Miur per il tramite della Scuola, ha precisato che:
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La circolare n. 1/E del 10/02/2015 illustra nel dettaglio il nuovo meccanismo e l’ambito di applicazione.
La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972.
Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad esempio, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale o non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste.
La scissione dei pagamenti si applica anche nei confronti delle scuole. Infatti, l’Agenzia delle Entrate scrive che “si ritiene che le amministrazioni pubbliche individuate dalla norma in commento come destinatari della disciplina della scissione dei pagamenti, in presenza degli altri requisiti ivi previsti, siano:
Per ragioni di semplicità operativa può essere utile avvalersi dell’ausilio dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), consultabile QUI
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