Ma resta valido se il titolare del diploma lo ha fatto valere per l’iscrizione con riserva nella graduatoria.
Il chiarimento è stato fornito dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’Istruzione (nota prot. n. 2975, del 23 giugno scorso) in risposta ad un’interrogazione presentata dall’on. Giuseppe Molinari (Margherita).
Il deputato lucano aveva chiesto al Ministero di introdurre una deroga in favore degli iscritti all’ultimo anno della Ssis, per consetire loro di utilizzarlo per migliorare il punteggio del titolo di accesso alla graduatoria permanente. Ciò in analogia con la deroga concessa a coloro che si sono iscritti quest’anno peer la prima volta. Il Ministero, però, ha ritenuto che questa deroga non possa essere estesa anche agli aspiranti già inclusi.
Ciò perché “trattasi di disposizione derogatoria” si legge nella risposta del Miur “che, in quanto tale, è di stretta intepretazione e non suscettibile, quindi, di estensione a fattispecie non espressamente previste”.
In altre parole, secono il Miur è il legislatore che avrebbe dovuto prevedere l’ulteriore deroga.
E l’amministrazione non ha alcun potere di introdurre intervventi intepretativi tali da superare i limiti imposti dalla legge.
Nell’interrogazione l’on.Molinari aveva fatto presente che la mancanza di questa deroga avrebbe
esposto i diretti interessati ad un sacrificio inutile, perché sarebbero rimasti beffati dalla impossibilità di utilizzare un titolo che avrebbero consoeguito di lì a pochi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande (interrogazione n.4-13804).