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SSIS e graduatorie permanenti: il punto di vista degli interessati

LE SSIS
Le scuole di specializzazione per l’insegnamento non sono scuole:

• per ricchi
• facili
• dove finisce chi non è riuscito a superare l’ordinario
• che regalano l’abilitazione
• frequentate da giovani neolaureati.

Le scuole di specializzazione per l’insegnamento sono invece scuole:

• statali universitarie con costo annuo dell’ordine di quello dei corsi di laurea
• con una struttura piuttosto severa:
• numero chiuso con esame (scritto ed orale) d’ingresso basato sui programmi del concorso ordinario
• 1200 ore di frequenza obbligatoria, generalmente 25 ore a settimana
• esami in itinere, fino a 12 nei due anni
• esame finale abilitante all’insegnamento e con valore concorsuale
• esame finale composto da tesina, scritto, orale e… anche bocciatura (per nulla rara)
• con materie di studio nei seguenti ambiti:
– didattica generale
– didattiche disciplinari
– psico-pedagogia
– sociologia e legislazione scolastica
– progettazione curricolare

• il cui valore formativo è elevato da:

–  laboratori sulle materie di studio
–  tirocinio diretto nelle scuole italiane, prima osservativo e poi attivo, cioè vere e proprie esperienze di insegnamento (300 ore nei due anni)

• frequentate da “anzianotti” la cui età media è attorno ai 30 anni
• frequentate generalmente da persone che affrontano un lungo percorso perché fortemente motivate, che credono nell’insegnamento e nel fatto che sia necessario imparare ad insegnare.

Quindi, per la prima volta in Italia, con le Ssis sono state istituite delle “palestre” in cui formare gli insegnanti, in cui si impara ad insegnare. È una riforma che da tempo si attendeva in Italia, ultima delle nazioni in Europa a creare una formazione iniziale dei docenti.

IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO NELLE GRADUATORIE PERMANENTI
Il punteggio aggiuntivo (30 punti) nelle graduatorie permanenti cui hanno diritto coloro che si abilitano tramite Ssis non è:

• una cosa illegale
• un regalo ad una categoria privilegiata
• un’idea del governo Moratti
•  una novità introdotta dal recente decreto che ha riaperto le graduatorie permanenti.

Il punteggio aggiuntivo (30 punti) nelle graduatorie permanenti cui hanno diritto coloro che si abilitano tramite Ssis è invece:
• stabilito per la prima volta dal decreto ministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 che istituisce le ssis e che testualmente parla di un “punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”
• confermato da una norma di valore superiore, la legge 306 del 27/10/2000, che sanciva il valore concorsuale dell’esame finale Ssis e  stabiliva che un decreto interministeriale avrebbe dovuto determinarne il valore del punteggio aggiuntivo
•  fissato definitivamente in 30 punti dal decreto interministeriale n. 268  del 4 giugno 2001.

Dal punto di vista legale, dunque, il punteggio aggiuntivo all’abilitazione Ssis, ed a nessun’altra, è assolutamente legittimo e non ha cambiato le regole del gioco in corso; già un anno prima che venissero banditi l’ordinario e i riservati si sapeva che l’abilitazione Ssis avrebbe garantito nelle graduatorie permanenti un punteggio aggiuntivo.
Al contrario adesso sarebbe anti-giuridico non prevederlo o cercare di sminuirne il valore:
• privare gli abilitati ssis del punteggio derivante dal servizio (come proposto dal CNPI) sarebbe stato addirittura anticostituzionale, contrario ad ogni principio di eguaglianza, e avrebbe dato origine a ricorsi vinti in partenza e dunque ha fatto bene il MIUR a non accettare richieste così insensate
• concedere un punteggio aggiuntivo, anche se inferiore a 30 punti, alle altre abilitazioni sarebbe stato illegittimo poiché in tal modo i 30 punti non sarebbero stati più “aggiuntivi rispetto alle altre abilitazioni”, come detta il D.M. 460 del 1998. Ciò è invece potuto succedere nelle graduatorie di circolo e d’istituto perché esse non ricadono sotto la normativa su citata.

D’altronde è del tutto comprensibile che si sia voluto premiare un percorso abilitante completamente innovativo, altamente formativo, che richiede enormi sacrifici e che dovrebbe garantire docenti qualificati e preparati nell’affrontare la professione sin dal “primo giorno di scuola”.

LE ABILITAZIONI A CONFRONTO
Le abilitazioni conseguite tramite concorso o corso riservato o tramite ssis sono assolutamente di pari livello e dignità. Il punteggio aggiuntivo cui hanno diritto gli abilitati ssis è motivato dal titolo di specializzazione post-laurea che la Ssis rilascia, specializzazione all’insegnamento, un titolo che certifica due anni di qualificata preparazione teorica e pratica  in un ambiente frutto di una stretta collaborazione tra il mondo universitario e quello della scuola secondaria.  
L’abilitazione tramite concorso ordinario:

• è di norma garanzia di un’ottima preparazione disciplinare
• non garantisce di per sé alcuna competenza in campo didattico-pedagogico.
 
L’abilitazione tramite corso riservato:

• è un atto dovuto da parte dell’amministrazione a chi per anni ha lavorato per essa
• è di per sé una garanzia di grande esperienza nell’insegnamento
• non garantisce un percorso formativo di alto livello in campo didattico-pedagogico.

L’abilitazione tramite scuola di specializzazione all’insegnamento (Ssis):

• è di norma garanzia di un’ottima preparazione disciplinare
• è di norma garanzia di competenza in campo didattico-pedagogico
• garantisce con il tirocinio una significativa esperienza nell’insegnamento.

Chiaramente le Ssis sono aperte pure a coloro che sono già abilitati tramite concorso ordinario o corso riservato. E vi sono tanti specializzati e specializzandi Ssis in queste condizioni, che hanno scelto di affrontare due ulteriori anni di studio universitari. Ciò non fa altro che accrescere il prestigio di queste scuole e rappresenta un’occasione anche per chiunque voglia accrescere le proprie competenze didattiche e/o usufruire del punteggio aggiuntivo.

LA “GUERRA TRA POVERI”
Per poter valutare senza pregiudizi i “pesi” attribuiti dall’amministrazione alle diverse abilitazioni occorre inquadrare l’intero campo normativo del sistema di reclutamento dei docenti, in particolare occorre considerare che:

1. le assunzioni vengono fatte per il 50% dalle graduatorie permanenti e per il 50% dalle graduatorie di merito del concorso ordinario; dunque gli abilitati tramite ordinario partecipano a due graduatorie, di cui una a loro riservata
2. le abilitazioni tramite riservato, se non sono seconde o terze abilitazioni, garantiscono di per sé un minimo di 24 punti, attribuiti grazie al servizio, che nei casi di “vecchio precariato” diventano 50 o 100 ed anche più
3. a parità di altre condizioni, un abilitato ssis in graduatoria permanente sarà collocato:

• in posizione più favorevole di un abilitato del concorso ordinario, ma quest’ultimo avrà, come detto, dalla sua la graduatoria di merito del concorso
• in posizione meno favorevole di tutti gli abilitati dei corsi riservati che hanno un’esperienza d’insegnamento, nella specifica classe di concorso,  superiore di almeno due anni e mezzo, cosa assolutamente sicura nei casi di “vecchio precariato”
•  in posizione più favorevole degli abilitati dei corsi riservati che non abbiano (o abbiano relativamente poca) esperienza di insegnamento nella classe di concorso per cui sono iscritti in graduatoria, ma questi sono generalmente casi di insegnanti già in servizio in altra classe di concorso.

Il Coordinamento Nazionale Specializzati e Specializzandi SSIS

Calogero Virzì

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