Buone notizie per i tantissimi precari che avevano fatto ricorso per l’abuso nel ricorso al contratto a tempo determinato in violazione della normativa europea.
Com’è noto, il Giudice nazionale, pur non ritenendo di poter ordinare al Ministero di “stabilizzare” i precari, ha riconosciuto nei loro confronti il diritto al risarcimento del danno, parametrato ad un numero di mensilità variabile in relazione agli anni di precariato.
Moltissimi dipendenti, docenti e personale Ata, si sono visti così riconoscere svariate migliaia di euro, che l’Amministrazione ha dovuto liquidare in loro favore.
Tra l’altro, la stessa legge n. 107/2015 aveva previsto un apposito fondo di dieci milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, proprio al fine di risarcire i precari dal danno provocato con l’abuso del ricorso al contratto a termine.
All’atto della liquidazione, però, le somme riconosciute sono state soggette a tassazione, come se si trattasse di una normale retribuzione e non del risarcimento di un danno.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3429 del 28 aprile 2021, ha ricordato che nel caso in specie si tratta di un danno da “perdita di chance”, richiamando quanto stabilito sul punto dalla Corte di Cassazione.
Il danno da “perdita di chance” non ha natura retributiva e dunque non può essere assoggettato a tassazione.
Le somme liquidate dal Ministero sono state tassate con un’aliquota media del 23%.
Ciò significa che -su un importo di diecimila euro- al lavoratore è stata illegittimamente sottratta la somma di 2.300 euro, somma che dovrà essere restituita, in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato.
Ovviamente, qualora l’Amministrazione si rifiutasse di adeguarsi alla pronuncia, sarà necessaria una specifica azione legale (ricorso per ottemperanza o ricorso al Giudice del lavoro).
Il Consiglio di Stato ha anche dato indicazioni sui criteri cui attenersi per quantificare le mensilità, precisando che la retribuzione cui occorre far riferimento non è quella percepita al momento della proposizione del ricorso, ma quella percepita quando è stata pronunciata la sentenza (“alla data della pubblicazione del titolo esecutivo”).
Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha inoltre ricordato che sulle somme così determinate l’Amministrazione sarà tenuta alla corresponsione “di interessi e rivalutazione dalla data della sentenza sino all’effettivo soddisfo”.
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