In riferimento alla funzionalità didattica il DM 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica” prevede i seguenti standard minimi di superficie per garantire condizioni igienico-sanitarie compatibili con l’attività didattica:
– scuola dell’infanzia mq/alunno 1,80
– scuola primaria mq/alunno 1,80
– scuola media mq/alunno 1,80
– scuola secondaria 2 mq/alunno 1,96
Inoltre l’altezza dei soffitti delle aule non può essere inferiore a 3 metri.
I vincoli prima indicati vengono ripresi dal Dlgs n. 81/08 che prevede uno spazio vitale addirittura superiore: una superficie di almeno 2 mq e una cubatura non inferiore a 10 mc per ogni lavoratore.
Nel caso di aule di dimensioni inferiori a quelle stabilite dalla legge, il dirigente scolastico, assolto all’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 18 del Dlgs 81/2008, con l’inoltro della richiesta di intervento all’Ente proprietario dell’edificio, competente in merito ai lavori di adeguamento degli edifici, attrezzature, impianti, ecc. (per la c.d. messa a norma), ha l’obbligo di adottare le misure alternative al fine di garantire un equivalente livello di sicurezza; ad esempio, nel caso specifico, una proporzionale riduzione del numero degli alunni per classe.
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