NoiPA ha fornito chiarimenti in risposta ad alcune segnalazioni circa accrediti di importi inferiori rispetto a quanto riportato nel cedolino stipendiale.
In proposito, NoiPA fa sapere che eventuali accrediti relativi a “stipendio o pensione” per somme inferiori all’importo presente nel cedolino sono riferibili esclusivamente ad operazioni disposte dai circuiti bancari di appartenenza.
In proposito, la Banca d’Italia ha precisato che le suddette operazioni sono coerenti con quanto previsto dalla disciplina di cui all’art. 4 comma 6 del D.M. 3 agosto 2016, n. 343, che prevede che l’intermediario possa utilizzare i fondi destinati ad affluire sul conto del cliente, per estinguere debiti da interessi maturati ed esigibili, ma non ancora corrisposti.
Pertanto eventuali informazioni di dettaglio in merito a tali operazioni dovranno essere richieste ai singoli istituti bancari.