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Stipendi, cuneo fiscale: il decreto in Gazzetta

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Nella G.U. Serie Generale n. 29 del 5 febbraio 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge 5 febbraio 2020, n. 3 recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”.

Sono sostanzialmente confermate le anticipazioni dei giorni scorsi, che riepiloghiamo di seguito.

Trattamento integrativo

Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, da luglio 2020, per i dipendenti con un reddito fino a 28.000 euro annui, è prevista una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito. Questa somma è di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, ovviamente se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. Il trattamento integrativo viene rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

Detrazione fiscale

In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari di redditi di lavoro dipendente spetta una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

  • 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Questa ulteriore detrazione spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.