Categorie: Politica scolastica

Stipendi dei supplenti: ecco perchè vengono pagati in ritardo

Sui veri motivi dei ritardi nei pagamenti degli stipendi dei supplenti si può capire qualcosa di più leggendo con attenzione gli atti parlamentari relativi alla conversione in legge del decreto 42.

Il meccanismo attuale è regolato dall’’art. 1, comma  696, della legge 190/2014 con cui si affida al MIUR il monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale della scuola e  le cui risultanze devono essere trasmesse, entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, al Dipartimento della Ragioneria generale.
A questo punto se la Ragioneria rileva scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, può predisporre le opportune variazioni di bilancio, spostando soldi dal capitlo per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.
Va anche detto che lo stanziamento per le spese di supplenza è fissato in 565 milioni di euro annui, secondo quanto previsto dal comma 129 dell’articolo 1 della legge 311/2004,  stanziamento che non è mai stato sufficiente per pagare tutto, tanto che ancora oggi, a distanza di diversi anni, migliaia di scuole di tutta Italia devono ricevere dal Miur il “rimborso” delle spese che essere avevano anticipato soprattutto nel periodo fra il 2006 e il 2009.
In pratica quindi accade questo: periodicamente il MEF prima di accreditare i alle scuole i fondi necessari per il pagamento delle supplenze effettua una verifica sulla effettiva disponibilità di bilancio; se non ci sono fondi sufficienti, dispone una variazione, dopo aver acquisito la proposta del Miur.
Il meccanismo, come si può facilmente comprendere, è piuttosto complesso e non c’è da stupirsi dei ritardi con cui vengono pagati i supplenti, soprattutto se si considera che lo stanziamento previsto per legge è da sempre ampiamente inferiore alle necessità reali e a poco sono servite, in questi anni, le regole via via imposte (impossibilità di nominare i supplenti per il primo giorno di assenza, utilizzo dei docenti dell’organico potenziato per la copertura delle assenze fino a 10 giorni, divieto di nominare supplenti per sostituire gli assistenti amministrativi, limitazioni nella nomina di supplenti per i collaboratori  scolastici, ..).
In ogni caso la legge che sta per essere varata dal Parlamento prevede che entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge stessa (in concreto, entro fine luglio) Miur e MEF dovranno adottare un decreto per regolamentare la questione.  
Per parte nostra nutriamo forti dubbi che con semplice regolamento amministrativo si possa affrontare e risolvere un problema legato quasi interamente ad uno stanziamento di bilancio che da almeno 10 anni si sta rivelando del tutto inadeguato.

Reginaldo Palermo

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