Una novità in arrivo per il personale della scuola.
Nel mese di febbraio saranno presenti le somme relative alla proroga dell’elemento perequativo una tantum prevista dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), comprensive degli arretrati non erogati nel mese di gennaio.
L’approvazione definitiva della norma, infatti, è intervenuta il 30 dicembre 2018, in un momento successivo rispetto all’emissione della rata di gennaio 2019; pertanto, in assenza di indicazioni normative, non è stato possibile includere l’elemento perequativo nel cedolino della rata di gennaio 2019 che sarà incluso, invece, in quello di febbraio 2019.
L’elemento perequativo è quella misura, avanzata dal governo Gentiloni, che ha consentito, fino al 31 dicembre 2018, un aumento medio per il personale della scuola. Si tratta di una misura per sostenere i redditi più bassi.
Nel CCNL 2016-2018, per far salire gli aumenti lordi mensili sopra gli 85 euro medi, negoziati a novembre 2016 con i sindacati, sono stati previsti due voci aggiuntive, rispetto al “tabellare”.
Una voce è appunto un “elemento perequativo”, che per i docenti della scuola oscilla tra i 3 e i 19 euro, appannaggio essenzialmente delle qualifiche iniziali.
Viene così correttamente ripristinato un elemento retributivo previsto dal CCNL 2016-2018 e che la Legge di Bilancio 2019 ne ha garantito la prosecuzione.
L’Inps, con la nota n.3224 del 30 agosto, ha diffuso dei chiarimenti sull’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio di questo elemento stipendiale.
Stante la sua natura temporanea, l’elemento perequativo non potrà formare oggetto di valutazione ai fini della quota A di pensione, né della base maggiorabile 18% cui hanno diritto gli iscritti alla Cassa-Stato.
Invece, poiché è imponibile dal punto di vista contributivo, è valutabile ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo della quota B di pensione, nonché per l’accumulo del montante contributivo utile per la definizione della quota C sempre della pensione (la quota “contributiva”).
Infine, l’Inps precisa che l’emolumento perequativo non può essere considerato utile neppure ai fini della buonuscita, ossia né del trattamento di fine rapporto (Tfr) né del trattamento di fine servizio (Tfs). L’esclusione deriva dal fatto che non è elencato tra le voci utili ai fini della prestazione di fine rapporto lavoro. L’aspetto buono, di conseguenza, è la non assoggettabilità contributiva (ex Inadel ed ex Enpas).
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