La tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti e, di fatto, è pari a una mensilità.
Il periodo di riferimento per il calcolo è dall’1 gennaio al 31 dicembre, ma l’ammontare della tredicesima è rapportato all’anzianità di servizio maturata nell’anno (compresi ferie, malattia, maternità, congedo matrimoniale o cassa integrazione), e così, per esempio, in caso di assunzione, dimissioni o licenziamento nel corso dell’anno, dovrà essere calcolata in base all’effettivo servizio prestato.
Spetta anche nel caso di un contratto di lavoro part-time e la maturazione è la stessa dei lavoratori a tempo pieno, con la differenza che l’importo maturato è proporzionato all’orario di lavoro effettivamente svolto.
L’elaborazione per la liquidazione della tredicesima avviene per:
I vigenti: a fine anno (dicembre), con l’emissione dell’ultimo cedolino di stipendio dell’anno.
Personale non più in servizio: nel corso dell’anno, al momento dell’ultima emissione dell’ultimo cedolino di stipendio spettante.
Personale comparto della scuola: limitatamente a contratti a termine e supplenti, a fine anno, tramite un’emissione speciale “tredicesima”.
Il decreto legge 350/2001 che indica le date di pagamento dello stipendio dei dipendenti nel pubblico impiego, infatti, stabilisce che solitamente la retribuzione viene corrisposta il 23esimo giorno del mese, mentre per i docenti delle scuole materne ed elementari arriva con un giorno di anticipo.
Questa regola però vale solamente per undici mensilità dell’anno, a eccezione del mese di dicembre quando sia lo stipendio che la tredicesima arrivano il 14esimo (per gli insegnanti delle materne e delle elementari) il 15esimo (per il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa) e il 16esimo giorno (per il personale docente supplente e il restante personale statale) del mese.
Nel 2018, però, la tredicesima verrà pagata a tutti i dipendenti pubblici il 14 dicembre, un venerdì, visto che il 15esimo e il 16esimo cadono di sabato e di domenica.
Il decreto legge, infatti, stabilisce che qualora il giorno di paga coincida con un festivo o comunque con un giorno non lavorativo, il pagamento debba essere anticipato al primo giorno utile precedente.
Per i pensionati, invece, la tredicesima verrà pagata tra l’1 (per chi ha l’accredito alla Posta) e il 3 dicembre (per chi ha l’accredito alla banca).
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