Il pagamento delle supplenze brevi resta uno dei forti problemi che riguardano i docenti precari della scuola: infatti, diversi docenti con contratto tempo determinato nell’ultimo anno scolastico, segnalano ritardi nel pagamento dello stipendio relativo alle mensilità di maggio e giugno 2019. Ne abbiamo anche parlato in un precedente articolo.
I docenti lamentano infatti di trovare sulla propria pagina personale su NoiPA la dicitura “risorse in corso di assegnazione”.
A questo messaggio, tuttavia, non segue un riscontro concreto, ovvero ancora non hanno percepito le mensilità di maggio e giugno 2019.
La Flc Cgil fa sapere dal canto suo di avere informato il Miur sulla vicenda, ed il Ministero dell’Istruzione si sarebbe detto pronto a rispondere in modo puntuale e a implementare i capitoli laddove alcune scuole avessero esaurito la disponibilità sui Pos.
Bisogna però precisare che a quanto pare, il vero problema riguarderebbe al al sistema Noipa, che non starebbe lavorando in maniera continuativa i cedolini.
Ci si augura una rapida risoluzione dei problemi in modo da corrispondere lo stipendio docenti per le supplenze brevi
Nel frattempo, è bene ricordare che i precari della scuola che hanno avuto contratti a termine nell’ultimo anno scolastico, dal 1° luglio hanno la possibilità di richiedere la domanda di disoccupazione Naspi.
Si tratta di una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).
Possono richiedere la domanda disoccupazione NASpl i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
L’indennità NASpI viene corrisposta mensilmente e per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Possono richiedere la domanda disoccupazione NASpl i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, compresi:
L’indennità NASpI viene corrisposta mensilmente e per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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