A dicembre è tempo di Natale, ma anche di tredicesima.
La tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti e, di fatto, è pari a una mensilità.
Il periodo di riferimento per il calcolo è dall’1 gennaio al 31 dicembre, ma l’ammontare della tredicesima è rapportato all’anzianità di servizio maturata nell’anno (compresi ferie, malattia, maternità, congedo matrimoniale o cassa integrazione), e così, per esempio, in caso di assunzione, dimissioni o licenziamento nel corso dell’anno, dovrà essere calcolata in base all’effettivo servizio prestato.
Spetta anche nel caso di un contratto di lavoro part-time e la maturazione è la stessa dei lavoratori a tempo pieno, con la differenza che l’importo maturato è proporzionato all’orario di lavoro effettivamente svolto.
L’elaborazione per la liquidazione della tredicesima avviene per:
I vigenti: a fine anno (dicembre), con l’emissione dell’ultimo cedolino di stipendio dell’anno.
Personale non più in servizio: nel corso dell’anno, al momento dell’ultima emissione dell’ultimo cedolino di stipendio spettante.
Personale comparto della scuola: limitatamente a contratti a termine e supplenti, a fine anno, tramite un’emissione speciale “tredicesima”.
Cosa accade per gli statali
Il decreto legge 350/2001 che indica le date di pagamento dello stipendio dei dipendenti nel pubblico impiego, infatti, stabilisce che solitamente la retribuzione viene corrisposta il 23esimo giorno del mese, mentre per i docenti delle scuole materne ed elementari arriva con un giorno di anticipo.
Questa regola però vale solamente per undici mensilità dell’anno, a eccezione del mese di dicembre quando sia lo stipendio che la tredicesima arrivano il 14esimo (per gli insegnanti delle materne e delle elementari) il 15esimo (per il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa) e il 16esimo giorno (per il personale docente supplente e il restante personale statale) del mese.
Nel 2018, però, la tredicesima verrà pagata a tutti i dipendenti pubblici il 14 dicembre, un venerdì, visto che il 15esimo e il 16esimo cadono di sabato e di domenica.
Il decreto legge, infatti, stabilisce che qualora il giorno di paga coincida con un festivo o comunque con un giorno non lavorativo, il pagamento debba essere anticipato al primo giorno utile precedente.
Per i pensionati, invece, la tredicesima verrà pagata tra l’1 (per chi ha l’accredito alla Posta) e il 3 dicembre (per chi ha l’accredito alla banca).
Emissione ed esigibilità. Le differenze
L’emissione e l’esigibilità rappresentano rispettivamente l’inizio e la fine della procedura relativa al pagamento dello stipendio
Più precisamente l’emissione corrisponde alla fase in cui NoiPa raccoglie ed elabora tutte le informazioni utili al pagamento.
Esistono 3 differenti tipi di emissione:
- Ordinaria: elaborazione stipendio mensile;
- Urgente: elaborazione arretrati a credito o stipendi relativi a periodi passati;
- Speciale: elaborazione competenze personale scuola e volontari Vigili del fuoco e altre tipologie particolari di arretrati.
L’esigibilità rappresenta invece la data in cui viene effettuato l’accredito del pagamento presso il proprio istituto di credito.
Si tratta quindi della fase in cui l’importo spettante si rende disponibile al beneficiario.
Le date di esigibilità sono le seguenti.
- 23 di ogni mese: rata ordinaria;
- 27 di ogni mese: rata ordinaria comparto Sanità;
- entro 10 giorni lavorativi dal termine Emissione Urgente e Speciale.