Novità a luglio in tema di stipendi scuola per docenti e Ata a tempo indeterminato.
La Legge di Bilancio 2019 ha previsto, qualora non sia stato rinnovato il Contratto collettivo nazionale, che sia riconosciuto un anticipo dei benefici ai sensi dell’articolo D.Lgs 165/2001.
Al 31 dicembre 2018, infatti, è scaduto il contratto e come prevede la legge, in assenza del rinnovo scatta l’automatismo della vacanza contrattuale. L’inflazione del periodo di riferimento calcolata dall’ISTAT è pari al 1,40%, pertanto dal 1 aprile 2019 scatta un aumento del 30% dell’inflazione quindi lo 0.42% della retribuzione di riferimento.
La quale è costituita dallo stipendio base iniziale di livello, corrispondente al primo gradone da 0 a 8 anni di anzianità.
Dal 1 luglio invece sarà corrisposto il 50% dell’inflazione, ovvero lo 0,70% della retribuzione di riferimento.
Ecco quanto segnalato da NoiPa
Come previsto dall’art. 1, comma 440 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a favore del personale amministrato da NoiPA verrà erogata l’indennità di vacanza contrattuale a partire dal cedolino del mese di aprile, aumentata a partire dal mese di luglio 2019.
Queste cifre saranno erogate fino alla stipula del prossimo contratto scuola 2019-2021
fonte Cisl Scuola (clicca qui)
L’indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione che viene erogato dal datore di lavoro (in questo caso lo Stato) nel periodo intercorrente tra la data di scadenza di un CCNL e il suo rinnovo (cosiddetto periodo di vacanza contrattuale).
Si tratta di elemento provvisorio proprio perché la corresponsione di tale indennità deve essere limitata al periodo durante il quale i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori sono impegnati nel rinnovo di un contratto collettivo nazionale.
Questo elemento provvisorio deriva dall’Accordo Interconfederale del 23 Luglio 1993 (Protocollo di intesa Governo-Sindacati Lavoratori-Associazioni Imprenditoriali sulla politica dei redditi e sull’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo)
Cosa significa per i dipendenti della scuola? La misura dell’indennità è pari allo 0,42% dello stipendio tabellare dal 1° aprile e allo 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019.
Per gli stipendi della scuola l’erogazione dell’indennità a partire da aprile comporterà un aumento che, a seconda della qualifica professionale e dell’anzianità di servizio, varierà da un minimo di 5,4 euro ad un massimo di 12 euro.
A partire da luglio l’indennità varierà tra un minimo di 9 euro ad un massimo di 12 euro.
Si ricorda che l’indennità di vacanza contrattuale viene erogata quale anticipazione dei benefici attribuibili all’atto del rinnovo contrattuale, pertanto sarà riassorbita al momento della stipula del CCNL relativo al triennio 2019-2021.
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