I docenti precari devono avere lo stesso stipendio e trattamento economico dei colleghi di ruolo. Lo stabilisce il Tribunale di Terni, che con una sentenza di merito, prosegue quanto già statuito dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione.
Il ricorso portato avanti da un docente infatti, aveva lo scopo di contestare le differenze retributive e la disparità di trattamento rispetto ai docenti di ruolo da parte degli insegnanti a tempo determinato.
A seguito di tale pronuncia, riporta il legale che ha seguito la vicenda, Sirio Solidoro, è stato stabilito che “[…] non possono giustificare il mancato riconoscimento della progressione economica in favore dei lavoratori assunti a tempo determinato elementi quali la particolarità del sistema di reclutamento scolastico, le modalità di assunzione, la necessità di garantire il servizio scolastico, l’insussistenza di un abuso di reiterazione dei contratti a tempo determinato, a fronte dello svolgimento e
dell’assunzione – da parte dei lavoratori a temine – di mansioni ed obblighi analoghi a quelli del personale di ruolo”.
Quindi, le progressioni economiche stabilite per chi ha il contratto a tempo determinato devono esistere allo stesso modo dei docenti già immessi in ruolo: “[…] non pare sussistere alcuna valida ragione per escludere la valorizzazione attuale dell’esperienza professionale acquisita nel corso dell’attività prestata a tempo determinato […]”.
Ne consegue che il giudice di Terni ha ritenuto di riconoscere il diritto alla progressione economica così come avviene per i docenti di ruolo e, quindi, il diritto di percepire le differenze stipendiali maturate durante il servizio svolto.
In sintesi: lo stipendio docenti precari deve essere uguale a quello dei colleghi di ruolo.
Cosa importante da evidenziare riguarda il fatto, data tale pronuncia, del tutto coerente con le ultime sullo stessa tema, anche gli insegnanti a tempo indeterminato potranno fare valere il loro periodo di pre-ruolo.
In primis vale ricordare la sentenza del 20/9/2018, con la quale la Corte di Giustizia Europea, stabiliva che ai fini dell’inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, è necessario tenere conto dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Ancora più incisiva la sentenza della Cassazione, civile sez. VI, 21/12/2018, (ud. 20/11/2018, dep. 21/12/2018), n.33140, che stabilisce: “l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato“.
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