“Sono in corso di applicazione le misure di sostegno economico previste dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con Legge del 2 aprile 2020, n. 21”. Così aveva annunciato NoiPA a fine giugno, con proprio avviso, ricordando che dalla mensilità di luglio 2020 gli stipendi saranno incrementati di una somma a titolo di trattamento integrativo pari a 600 euro nel 2020 e di 1.200 a decorrere dal 2021, per i redditi che non superano i 28.000 euro annui.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2020, spetterà un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo decrescente, a beneficio di titolari di redditi complessivi fino a 40.000 euro annui.
Mentre il bonus sarà applicato dalla mensilità di luglio 2020, l’ulteriore detrazione, ferma restando comunque la decorrenza 1° luglio, spetterà sulla mensilità di agosto.
Con una nota del 9 luglio, lo stesso NoiPA ha fornito le seguenti istruzioni, precisando che per la definizione del diritto al bonus viene considerata la proiezione del reddito annuo 2020, sulla base delle informazioni note al sistema NoiPA. Il bonus viene erogato se il valore risulta non superiore alla soglia di 28.000 €.
Il reddito complessivo annuo effettivo sarà indicato al punto 1) della Certificazione unica 2021 per i redditi 2020. Qualora tale importo dovesse risultare superiore alla somma di 28.000, le somme erogate saranno recuperate in sede di conguaglio fiscale.
Il bonus viene erogato a partire dalla mensilità di luglio 2020, a tutto il personale che si trovi nelle condizioni reddituali sopra specificate e che non abbia precedentemente effettuato la rinuncia al bonus utilizzando il self service disponibile nell’area riservata, già in uso per la gestione del Bonus Irpef di cui al Decreto Legge n. 66/2014.
In virtù dei più elevati limiti di reddito che danno accesso al nuovo beneficio, è possibile annullare la rinuncia al diritto, accedendo alla funzionalità self service per la gestione del Bonus Irpef. In questo caso il bonus sarà liquidato a partire dalla prima mensilità utile, mentre le somme spettanti a partire dal 1° luglio 2020 e non liquidate, saranno considerate ai fini del calcolo del conguaglio fiscale.
La funzionalità self service è sempre disponibile, ad eccezione dei periodi mensili nei quali vengono elaborati gli stipendi della mensilità successiva.
La norma citata prevede, fino al 31 dicembre 2020, anche una ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di importo decrescente a beneficio di titolari di reddito annuo complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 euro. Per tale ulteriore detrazione non è possibile gestire la rinuncia in modalità self service.
L’ulteriore detrazione, ferma restando la decorrenza 1° luglio, sarà applicata sulla mensilità di agosto.
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