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Stop ai corsi on line per studenti maturandi di scuole paritarie

Dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con prot. n. 14642 del 13 ottobre 2004, è stata emanata una nota alle scuole, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, statali o paritarie, che attivano o si propongono di attivare corsi on-line non come metodologia didattica che caratterizza alcune parti dei percorsi formativi, bensì come modalità di erogazione del servizio scolastico alternativa a quella ordinaria della frequenza da parte degli alunni.
La nota, che si richiama a:

– decreto legislativo n. 59/2004, (articolo 11, commi 1 e 3), sia pure limitatamente alla scuola secondaria di 1° grado ma come espressione di un principio generale, che richiede, ai fini della validità dell’anno, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale e pone il comportamento degli alunni fra gli elementi da considerare in sede di valutazione;
– articolo 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che individua come primaria espressione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche il Piano dell’offerta formativa, documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche elaborato in interazione con i genitori, gli studenti e le forze sociali, economiche, culturali ed istituzionali operanti sul territorio;
– alle norme in materia di itinerario scolastico e di carriera degli studenti che non sono state oggetto di abrogazione da parte di nessuna delle norme di revisione ordinamentale degli ultimi anni;

conferma che: "il servizio pubblico di istruzione non mira a realizzare apprendimenti comunque realizzati da parte degli alunni ma persegue l’obiettivo più ampio di contribuire alla crescita della persona umana in tutta la sua poliedricità, finalità rispetto alla quale un ruolo determinante ed essenziale è affidato alla quotidiana interazione degli alunni fra di loro e con i docenti all’interno di classi o comunque di gruppi. Qualsiasi organizzazione del servizio che trascuri tali aspetti, priverebbe la "scuola" del suo elemento fondante mutandone completamente natura e scopi e degradandone il ruolo e la missione da comunità educante ad agenzia formativa".
In definitiva, si vuole evitare che "gli strumenti di una didattica innovativa, pur nella loro indubbia validità, possano divenire fattore di alterazione ordinamentale e privare la "scuola" di valenze imprescindibili.
Tra l’altro si osserva che tale metodologia non consente l’utilizzo dei laboratori sottraendo ai percorsi che li prevedono un altro momento fondamentale".

La nota precisa infine che i corsi on-line, possono costituire "legittima ed opportuna modalità di recupero alla formazione di talune particolari categorie di soggetti, essi vanno ricondotti alle fattispecie di attività preordinate alla preparazione agli esami conclusivi del ciclo secondario superiore con la conseguenza che gli interessati debbono assumere la qualità di candidati privatisti alla cui normativa va fatto riferimento per l’ammissione agli esami".

Giorgio Veneziani

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