Sentenza singolare e anche un po’ controcorrente quella pronunciata dal Tar, in merito alla vicenda di uno studente di un liceo scientifico di Chieti: il ragazzo era stato bocciato e non ammesso agli Esami di Stato perchè, a parere dei prof, non aveva i voti sufficienti per sostenere gli esami. Ma i giudici hanno chiesto la retromarcia ed ammesso lo studente.
La vicenda viene riportata da Tgcom24, che racconta come la bocciatura dello studente è arrivata nonostante il disaccordo tra i professori: infatti, solo 3 docenti su 7, si erano pronunciati a favore dell’ammissione dello studente, mentre la maggioranza ha votato per la non idoneità del ragazzo di poter sostenere l’Esame di Stato.
Il verbale del consiglio di classe in cui fu decisa la bocciatura del giovane, riporta infatti le motivazioni dei prof, ovvero che si è arrivati a questo provvedimento in quanto lo studente non disponeva neanche in minima parte dei requisiti e della preparazione richiesta, date le insufficienze dello studente: 4 in Latino ed in Fisica e 5 in Italiano e Matematica.
Il ragazzo si è opposto però alla decisione dei professori ed ha deciso di ricorrere al Tar, consigliato dal legale Michele di Toro.
L’avvocato ha dimostrato l’infondatezza della decisione del consiglio di classe focalizzandosi su 2 aspetti: il primo è che la motivazione della bocciatura risulta carente, e ciò è dimostrato già dalla spaccatura del consiglio di classe. La seconda motivazione invece riguarda il fatto che i professori non abbiano tenuto in considerazione il successo che hanno avuto le attività di recupero svolte dal ragazzo per far fronte alle insufficienze riportate nel primo quadrimestre.
In questo modo lo studente è stato ammesso agli esami, che ha superato. Il Tribunale, tuttavia, è intervenuto ulteriormente dopo aver preso visione delle prove, stimando che queste fossero migliori di quanto non dichiarato dagli scrutini finali.
Risulta alquanto singolare la valutazione dei giudici, anche perchè, le insufficienze per lo studente c’erano ed erano evidenti.
Bisogna senz’altro riconoscere le attività di recupero, ma possono bastare affinché si colmino i mesi arretrati di insufficienza e il parere della maggioranza degli insegnanti ? Per il Tribunale si evidentemente.
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