Di recente fioccano i ricorsi da parte dei genitori di studenti bocciati, che si rivolgono ai tribunali amministrativi per sperare di ribaltare il provvedimento preso dalla scuola. Sono molti i casi in cui i Tar accolgono questi ricorsi, garantendo così agli studenti la promozione. Stavolta, però, ciò non è successo, anzi: il tribunale ha dato ragione alla scuola.
L’ultima vicenda del genere è stata riportata da Il Resto del Carlino. In questo caso specifico è stata la famiglia di uno studente non promosso dell’Alberghiero di Cingoli, comune delle Marche, a fare ricorso contro il provvedimento emesso lo scorso 31 agosto.
Il ragazzo aveva avuto 5 in due materie, e agli esami di riparazione di settembre è risultato ancora insufficiente. In una delle due la valutazione è rimasta la stessa, nell’altra si è addirittura abbassata a 3. Da qui la decisione di bocciarlo.
I genitori allora, assistiti dall’avvocato Antonio Tiberi, si sono rivolti al Tar puntando sul fatto che in estate l’istituto non aveva organizzato i corsi di recupero. Secondo la famiglia dello studente questi avrebbero potuto far evitare la bocciatura allo studente, che nel primo quadrimestre, come è stato sottolineato, aveva riportato 7 nelle materie in questione.
Ma secondo i giudici e il collegio dei docenti lo studente avrebbe potuto studiare autonomamente per recuperare. I corsi sono “una delle modalità che la scuola individua per favorire il recupero dei debiti formativi”, hanno dichiarato. Il consiglio di classe, nel verbale di scrutinio, aveva indicato lo studio individuale come modalità di recupero, precisando gli argomenti per le due materie. “Considerata l’indicazione così puntuale degli argomenti di recupero – scrive il Tar – si sarebbero dovuti organizzare corsi rivolti al solo ricorrente, poiché non è detto che altri studenti, rimandati nella stessa materia, dovessero approfondire gli stessi argomenti”.
Inoltre, secondo i genitori, si sarebbe dovuto tenere conto della situazione pandemica, che secondo loro ha gravato sul rendimento dell’alunno, e del fatto che le insufficienze non gravi si sono presentate solamente nel corso del secondo quadrimestre. Per il Tar queste critiche sono però troppo generiche. “Si era tenuto conto dei risultati positivi raggiunti durante l’anno. Peraltro nel secondo quadrimestre, pur essendo state recuperate le insufficienze del primo quadrimestre era comunque emerso un calo generale di rendimento”, scrivono i giudici.
Infine, nel ricorso si sosteneva una disparità di trattamento con un altro ragazzo. Il Tar però sostiene che ogni provvedimento è a sé: “La peculiare individualità di ogni studente, il giudizio deve essere necessariamente individualizzato escludendosi la presenza di situazioni identiche da poter raffrontare tra loro”, hanno detto i giudici.
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