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Studente bocciato perchè in DaD non ha acquisito competenze, il Tar lo promuove: i prof non hanno considerato le oggettive difficoltà

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Per un allievo è penalizzante assistere alle lezioni a distanza, fruendo della cosiddetta DaD: al momento dello scrutinio finale, nel giudicare l’allievo, i docenti debbono considerare questo aspetto. E optare per la bocciatura solo qualora vi siano delle forti motivazioni ed abbiano realizzato una valutazione di tutti gli elementi che hanno caratterizzato la particolare e difficoltosa esperienza formativa. Con questa premessa, il Tar della Puglia ha accolto il ricorso di una famiglia barese, annullando la bocciatura dello scorso giugno di uno studente del terzo anno di un liceo linguistico pugliese.

“Puniti” anche i genitori

A pesare sulla decisione dei giudici amministrativi è stata anche la decisione del Consiglio di classe di avere in qualche modo “punito” la famiglia dello studente, rea di avere scelto per il figlio la DaD piuttosto che la didattica in presenza.

Secondo il Tar pugliese, il corpo docente che ha valutato il giovane sembra che abbia giudicato “negativamente il merito della scelta” dei genitori del liceale barese che hanno optato per la DaD, “di tutelare la salute del figlio in un periodo particolare come quello dell’anno scolastico 2020-2021”.

Nella sentenza si legge anche che si tratta infatti di una “scelta, peraltro, effettuata nel rispetto delle rigorose, quanto discusse disposizioni emergenziali regionali in Puglia”.

C’è carenza di motivazioni

“La bocciatura scolastica subita dall’allievo – ha spiegato i giudici – resta carente di motivazione e adottata in assenza di una ragionevole e adeguata valutazione di tutti gli elementi caratterizzanti l’anno scolastico 2020/2021, durante il quale l’allievo ha seguito le lezioni con la modalità della didattica digitale integrata“.

Nella sentenza, i giudici hanno puntato il dito sul fatto che durante lo scrutinio finale, i docenti non avrebbero tenuto “conto delle oggettive difficoltà dell’anno scolastico, durante la fase più recrudescente dell’emergenza pandemica da Covid 19“.

Per il Tar “non si è considerato che le lezioni, come i corsi di recupero, non erano in presenza e, in un certo senso, si giunge a stigmatizzare il fatto che ‘la famiglia avrebbe optato per la Dad’, come elemento penalizzante nella valutazione dei docenti”.

La bocciatura era stata già sospesa

Il Tar, prima di pronunciarsi nel merito con l’odierna sentenza, aveva già disposto la sospensione della bocciatura.

Questo aveva consentito allo studente di cominciare il nuovo anno scolastico, lo scorso mese di settembre, iscrivendosi al quarto anno in un altro istituto superiore, “dove – hanno tenuto a dire i giudici – ha iniziato con sufficiente profitto un nuovo percorso scolastico, integrandosi in una nuova classe con nuovi compagni e nuovi docenti”.

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