Molti istituti scolastici comunicano alle famiglie la bocciatura dei figli, a seguito dello scrutinio di fine anno. Non è però una regola. E la scuola non può essere addebitata di colpe, qualora gli alunni apprendano direttamente dai “quadri” la notizia di essere respinti lasciandosi andare a reazioni inconsulte. È questo il senso di una sentenza della Cassazione, la quale ha respinto il ricorso di una coppia di genitori siciliani che hanno fatto causa al Miur, ritenendo che il preavviso dell’esito negativo degli scrutini avrebbe potuto evitare il suicidio del loro unico figlio, avvenuto dopo che il ragazzo ha appreso della bocciatura al secondo anno di liceo.
La scuola, in effetti, non aveva prodotto alcuna comunicazione ai genitori: il ragazzo seppe della bocciatura dai “quadri” a scuola, insieme alla sua ragazza e ad altri compagni di classe.
Il giovane – scrive l’Ansa – chiamò la madre al telefono cellulare, che però era impegnata al lavoro, quindi andò verso casa dell’insegnate che gli dava ripetizioni, ma proprio nel cortile di questi, bevve un solvente da un contenitore trovato sul posto. Un gesto fatale.
I giudici, in ogni grado di giudizio, hanno ritenuto che non vi fosse un nesso certo tra la mancata preventiva comunicazione alla famiglia e la tragica fine del ragazzo.
Visto il contesto e la mancanza di fattori di disagio, la corte d’appello è arrivata alla conclusione che fosse “estremamente bassa” la possibilità che un insuccesso scolastico potesse portare al suicidio “solo perché non preannunciata alla famiglia”.
L’esito processuale non è stato ribaltato dalla Corte di Cassazione, perché, hanno scritto, “deve escludersi che la sequenza dei fati ‘omesso avviso’ ‘suicidio del minore’ possa ricondursi alla necessaria dimensione probabilistica”.
Ma cosa dice la normativa in merito? Ora, se è vero che l’O.M. 126 del 2000 indica che “le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini e degli esami”, è altrettanto vero che nello stesso anno una Circolare Miur, la n. 156, indicava che “le modalità da adottare per la comunicazione alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini e degli esami vanno individuate e definite dalle singole istituzioni scolastiche nella loro autonoma valutazione e secondo il prudente apprezzamento derivante dalla conoscenza e peculiarità dei singoli casi”.
Evidentemente, il ragazzo, poi suicida, per la scuola – ma anche per i giudici – non rientrava nei casi degli studenti da salvaguardare con l’informazione preventiva della bocciatura.
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