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Studente cade dalla carrozzina e muore, un anno di reclusione all’accompagnatore: l’ha fatto passare con “imprudenza” su un gradino fuori scuola

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March 26, 2025

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Dalla Puglia arriva una sentenza che conferma l’enorme responsabilità del personale scolastico che assiste gli studenti con disabilità: a Bari si è concluso con un patteggiamento a un anno di reclusione, con pena sospesa, il caso giudiziario in cui era coinvolto un operatore socio sanitario di 30 anni, dipendente di una Cooperativa delegata dalla scuola ad occuparsi degli studenti con disabilità motoria. Si tratta dell’accompagnatore di uno studente disabile 13enne che morì il 6 febbraio del 2024 a Giurdignano, alcuni giorni dopo una caduta all’uscita di scuola.

Secondo le indagini l’accompagnatore avrebbe agito con “imprudenza”, poiché avrebbe fatto passare lo studente, affetto da distrofia muscolare, seduto su carrozzina su un gradino, invece di usare l’apposito scivolo, provocando la caduta in cui il 13enne riportò la frattura delle tibie. Una condizione che, alla luce delle fragilità del ragazzo, lo ho portato alla morte nel volgere di alcuni giorni.

Il fatto, riportò Il Corriere della Sera, accadde poco più di un anno fa, il 6 febbraio 2024, in una scuola media del Salento, in Puglia: sul primo momento le condizioni del minore non erano sembrate gravi, ma poco dopo la caduta le sue condizioni si sono aggravate, fino ad arrivare alla morte.

Ma in cosa consiste la responsabilità del docente e in generale del personale scolastico? In una parola, nel danno che un dipendente può causare alla sua amministrazione, causa di responsabilità civile verso terzi; responsabilità penale; responsabilità amministrativa e contabile; responsabilità disciplinare.

L’articolo 28 della Costituzione recita: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti.

Durante tutto il periodo in cui un alunno è affidato alla scuola, il docente ne è responsabile, altrimenti una mancata osservanza di tale obbligo darebbe origine ad una responsabilità per omissione ovvero ad una culpa in vigilando. La culpa in vigilando è l’accertamento, da parte delle autorità, che l’omissione di sorveglianza dell’alunno da parte di un docente ha finito per determinare un danno.

L’unico caso in cui il docente può essere esonerato da tale responsabilità è rappresentato dalla situazione in cui il docente possa dimostrare che il danno era inevitabile in quanto talmente imprevedibile, repentino, improvviso da non potere essere evitato: ed è questa la cosiddetta prova liberatoria, quella testimonianza che rende chiaro il fatto che il docente non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’accadimento in questione.