Sta facendo discutere sui social il caso dello studente che nel corso di un viaggio di istruzione Malta ha danneggiato un monumento neolitico tanto da essere condannato dalle autorità locali a due anni di reclusione e a 15mila euro di multa.
In molti si chiedono se in casi come questo valga il principio della “culpa in vigilando” a carico degli insegnanti e se a questi ultimi possa essere chiesto di risarcire eventuali danni causati dagli studenti.
Senza entrare nel merito del caso specifico, che è del tutto particolare sia per essere accaduto all’estero sia per la maggiore età dello studente, diciamo che in linea di principio, ai sensi dell’articolo 2048 del codice civile ricade sul docente la responsabilità dei danni causati dai suoi allievi a meno che egli non riesca a dimostrare di “non aver potuto impedire il fatto”.
Concretamente si tratta di capire se l’insegnante abbia messo in atto tutte le “ragionevoli” misure per impedire comportamenti “pericolosi” da parte degli studenti.
E qui, ovviamente, entrano in gioco molti elementi, a partire innanzitutto dall’età degli alunni: un conto è portare in un museo dei bambini di scuola dell’infanzia e altro conto è una visita con studenti di 16-17 anni.
E’ chiaro che nel primo caso non basta poter dire che ai bambini era stato spiegato come ci si deve comportare in un museo, cosa che invece potrebbe risultare come “prova liberatoria” se il danno è stato provocato da un ragazzo di 17 anni.
D’altronde non dimentichiamo che a 16 anni si possono persino sottoscrivere rapporti di lavoro anche senza l’autorizzazione dei genitori.
Inoltre si deve considerare che sempre più spesso i giudici fanno riferimento anche alla “culpa in educando”, ovvero alla responsabilità genitoriale.
Questo significa che nel caso in cui uno studente provochi un danno a terzi per un comportamento palesemente “ineducato” la responsabilità potrebbe ricadere interamente sulla famiglia.
Ma nel concreto cosa succede quando un alunno provoca un danno nel corso di una gita scolastica?
Innanzitutto si tratta di denunciare il caso alla Assicurazione della scuola che però potrebbe proporre un risarcimento considerato insufficiente dal danneggiato: quest’ultimo potrebbe quindi aprire una azione civile davanti al giudice.
L’azione giudiziaria riguarderebbe però il danneggiato e il Ministero dell’Istruzione e non il singolo insegnante. Se al termine del procedimento il giudice dovesse accogliere la tesi del danneggiato il Ministero potrebbe essere condannato a risarcire il danno in una certa misura.
A questo punto il Ministero stesso potrebbe aprire una azione di rivalsa nei confronti dell’insegnante chiedendo l’intervento della Corte dei Conti.
La responsabilità dell’insegnante sussisterebbe però solo nel caso in cui il docente stesso abbia agito con dolo o con colpa grave, mentre la colpa “lieve” non darebbe origine a responsabilità a suo carico.
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