I giudici sembrano sempre più spesso sovvertire le decisioni dei docenti e dei dirigenti scolastici. Non solo quando si tratta di alunni in tenera età del primo ciclo. Stavolta, come abbiamo già scritto, il tribunale è chiamato ad intervenire su una mancata ammissione all’Esame di secondaria di secondo grado, la cosiddetta maturità, di uno studente genovese derivante da ben cinque insufficienze in altrettante discipline, di cui una anche “grave”. Nel corso dello scrutinio di ammissione agli esami, svolto lo scorso 13 giugno, il Consiglio di Classe aveva fermato il giovane. Il quale, però, ha pensato bene di rivolgersi al Tar della Liguria, evidentemente perché le cinque insufficienze non erano considerate un motivo valido (si ricorda che la norma prevede l’ammissione alla maturità solo il candidato presenta tutte sufficiente o al massimo una insufficienza).
Il giovane, quindi, ha presentato ricorso contro il ministero dell’Istruzione. Non c’è tempo da perdere, è il 17 giugno, una manciata di giorni prima dell’avvio della prima prova, e il Tar ligure non se la sente di sentenziare subito sul ragazzo e decide di sospendere gli atti di bocciatura della scuola, concedendo al ragazzo di sostenere gli esami con riserva: in pratica, opta per l’adozione di quelle che in gergo giuridico si chiamano “misure cautelari provvisorie” disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente alle prove dell’esame di maturità.
“Va considerato che, nelle valutazioni finali, il ricorrente ha conseguito una sola insufficienza grave e quattro insufficienze lievi – hanno spiegato giudici amministrativi nell’accogliere la richiesta di sospensiva della valutazione di non ammissione – L’adozione delle chieste misure cautelari consentirebbe al ricorrente di evitare ingiusto pregiudizio nel caso di accertamento dell’illegittimità della sua esclusione dall’esame, senza – in ogni caso – alcun nocumento per l’amministrazione scolastica”.
A quel punto accade l’imponderabile: lo studente svolge gli esami e al termine delle tre prove, sommando in crediti di presentazione, si ritrova con una valutazione superiore a 60/100.
“A quel punto il Tar della Liguria dichiara cessata la materia del contendere: “Il giudizio della Commissione d’esame – scrive il tribunale amministrativo – supera e assorbe il precedente giudizio negativo d’inidoneità formulato dal Consiglio di classe, determinando l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente a ottenere il titolo di studio”.
Come dire: i docenti hanno sicuramente verificato meglio dei giudici se il ragazzo fosse meritevole del titolo di studio.
Rimane la “macchia” della mancata ammissione. Ma, soprattutto, rimane da capire come mai con cinque insufficienze il Tar abbia potuto superare la decisione presa durante lo scrutinio.
Probabilmente, se le cinque insufficienze fossero state più “pesanti”, dal 4 in giù, i giudici amministrativi avrebbero avuto qualche problema in più a sospendere la decisione dei docenti e del preside.
Questo conferma che fanno bene i dirigenti scolastici e i collegi dei docenti a fare chiarezza ad inizio anno sui criteri di valutazione da adottare e, soprattutto, sul numero di insufficienze che fanno “scattare” la mancata ammissione all’anno successivo o, appunto, agli Esami di Stato.
C’è poi da dire che non di rado dinanzi a un quadro così articolato di insufficienze, praticamente la metà delle discipline, la tendenza è quella di penalizzare ulteriormente lo studente: per capirci, qualora il docente abbia una valutazione posizionata tra il 4 e il 5, il Consiglio di Classe opta per il voto più basso. Determinando, in tal modo, una mancata ammissione ancora meno discutibile, praticamente ineccepibile.
Detto questo, rimane da fare un’ultimissima considerazione: se anche cinque insufficienze e il giudizio negativo dei docenti possono essere messi in discussione dai giudici, si può reputare ancora insindacabile la decisione presa dagli insegnanti al termine di uno scrutinio?
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