Un brutto incidente avvenuto all’orario di uscita di una scuola si è presto tramutato in una tragedia. Un ragazzino di tredici anni affetto da distrofia muscolare e costretto su una sedia a rotelle, è caduto accidentalmente dalla carrozzina ed è morto dopo cinque giorni di ricovero.
Come riporta Il Corriere della Sera tutto è avvenuto lo scorso 6 febbraio in una scuola media del Salento, in Puglia. In un primo momento le condizioni del minore non sono sembrate gravi.
Ad assisterlo, secondo quanto racconta il Corriere Salentino, ci sarebbe stato un operatore di una Cooperativa delegata dalla scuola ad occuparsi degli studenti affetti da disabilità motoria. Nel corso delle ore successive, però, i genitori hanno notato un rapido peggioramento delle condizioni di salute del figlio.
In poco tempo le sue condizioni si sono aggravate: il piccolo è morto ieri, 11 febbraio, dopo cinque giorni di ricovero. Il decesso forse è stato causato da alcune complicanze cerebrali legate alle fratture delle tibie rimediate nella caduta. I genitori hanno sporto denuncia alla polizia sollevando ipotesi di mancata custodia e mancata chiamata al 118.
Ma in cosa consiste la responsabilità del docente e in generale del personale scolastico? In una parola, nel danno che un dipendente può causare alla sua amministrazione, causa di responsabilità civile verso terzi; responsabilità penale; responsabilità amministrativa e contabile; responsabilità disciplinare.
L’articolo 28 della Costituzione recita: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione dei diritti.
Durante tutto il periodo in cui un alunno è affidato alla scuola, il docente ne è responsabile, altrimenti una mancata osservanza di tale obbligo darebbe origine ad una responsabilità per omissione ovvero ad una culpa in vigilando. La culpa in vigilando è l’accertamento, da parte delle autorità, che l’omissione di sorveglianza dell’alunno da parte di un docente ha finito per determinare un danno.
L’unico caso in cui il docente può essere esonerato da tale responsabilità è rappresentato dalla situazione in cui il docente possa dimostrare che il danno era inevitabile in quanto talmente imprevedibile, repentino, improvviso da non potere essere evitato: ed è questa la cosiddetta prova liberatoria, quella testimonianza che rende chiaro il fatto che il docente non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’accadimento in questione.
Su questi argomenti il corso La responsabilità del docente: penale, civile e disciplinare, a cura di Reginaldo Palermo, in programma dal 21 marzo.
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