Così si è espressa la Corte di Cassazione, Sezione Terza, che con sentenza n. 7868 depositata il 6 aprile 2011 ha parzialmente accolto in ricorso di uno studente universitario che, a causa delle gravi lesioni subite in un sinistro stradale, aveva dovuto interrompere gli studi universitari di giurisprudenza, che stava seguendo come studente-lavoratore, perdendo così la possibilità di laurearsi.
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Studente non può laurearsi a causa di incidente stradale: va risarcito
La Cassazione ha accolto i rilievi mossi dal ricorrente nei confronti della sentenza della Corte di appello che non aveva adeguatamente quantificato i danni biologici, morali e patrimoniali subiti dallo studente, non tenendo conto del fatto che, proprio a causa del lungo periodo di invalidità temporanea (protrattosi per oltre un anno), il giovane era stato costretto ad abbandonare gli studi universitari, con la conseguente impossibilità di conseguire la laurea e di avere così l’opportunità di maggiori gratificazioni personali e di maggiori guadagni futuri.
La sentenza appellata, infatti, non aveva preso affatto in esame questo aspetto, omettendo così di adeguare la liquidazione dei danni biologici e patrimoniali alle peculiarità del caso concreto; in altri termini, la Corte di appello non aveva tenuto conto delle opportunità di guadagno e di lavoro, oltre che di maggiori gratificazioni personali e sociali, che il ricorrente avrebbe potuto conseguire con la prosecuzione degli studi.
“Ben avrebbe potuto la Corte di appello – leggiamo nella sentenza – ritenere la domanda non sufficientemente provata nei suoi presupposti, o non fondata. Ma avrebbe dovuto prenderla in esame e motivarne il rigetto, trattandosi di domanda che appare oggettivamente attendibile e relativa a circostanze rilevanti al fine della liquidazione dei danni”.
La sentenza impugnata viene quindi cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa composizione, affinché proceda alla liquidazione delle voci di danno oggetto di annullamento.