Quando il Consiglio di classe boccia un alunno deve valutare sino in fondo la correttezza della decisione. Perché anche a distanza di anni il giudice può sostenere che è stato un errore e presentare il conto al ministero e alla scuola. A decidere in questo senso è stato il Tar della Liguria, che il 6 ottobre ha condannato il ministero dell’Istruzione e un liceo di Savona a risarcire in solido una donna architetto con 10 mila euro per i danni economici e l’ingiustizia di cui è stata vittima, proprio a causa dell’illegittima bocciatura comminatagli quando era studentessa.
Era l’anno scolastico 2010/2011 e la ragazza frequentava la terza classe dell’istituto superiore: quella bocciatura, a suo dire, non era motivata. L’anno dopo la ragazza fu invece promossa e così anche nei due successivi, fino alla maturità.
Il Tar ligure, riporta l’agenzia Ansa, ha rilevato che “a causa del ritardo nel conseguimento del titolo di studio di scuola superiore, la ricorrente – laureatasi in corso – ha subito un allungamento dei tempi per svolgere l’attività lavorativa produttiva di reddito“.
Pertanto, secondo il tribunale “il danno patrimoniale” è reale e “deriva dal lucro cessante patito per aver ottenuto il diploma di maturità al termine dell’anno scolastico 2013/2014, anziché 2012/2013 e per avere differito di un anno gli studi universitari e l’inizio dell’attività professionale. Superato l’esame di abilitazione ha cominciato ad esercitare la professione di architetto, ottenendo i primi guadagni nell’agosto del 2021”.
Per il giudice amministrativo il mancato reddito non può essere rapportato ad un anno di lavoro della professionista, perché la percezione dei guadagni è stata non già definitivamente persa, ma posticipata nel tempo.
Di sicuro, il ritardo del conseguimento del titolo si ripercuote sui contributi previdenziali da versare e ai fini pensionistici.
“Appare dunque equo liquidare, a titolo di diminuito utile per via del ritardo, la somma di 8.700 euro pari a circa un quarto del reddito medio di un architetto nel nord-ovest e, quindi, in Liguria (ossia 34.555 euro in base al rapporto Inarcassa) – precisa la sentenza – Si reputa che nella normalità dei casi, una bocciatura scolastica, specialmente se ingiusta, cagioni nell’alunno patema d’animo, afflizione, frustrazione ed angoscia. Per tale sofferenza si stima equo liquidare 1.300 euro, più rivalutazione monetaria e interessi legali”.
il tribunale ha quindi quantificato il risarcimento in 10.000 euro complessivi, più interessi.
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