L’Università di Bergamo ha inoltrato istanza di interpello al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine alla possibilità di far svolgere agli studenti “una formazione in assetto lavorativo” nell’ambito di attività di produzione e vendita di beni e servizi in relazione a tutti gli enti di istruzione e formazione professionale regionali, regolarmente accreditati per l’erogazione dei servizi in DDIF (diritto di istruzione e formazione), indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore.
Al riguardo, il Ministero, con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, ha chiarito che tale modalità formativa può ritenersi applicabile per l’apprendimento “in situazione reale” a tutti gli enti d’istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l’erogazione dei servizi in DDIF, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto erogatore. A sostegno della propria tesi il Ministero richiama l’art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 – recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” – il quale stabilisce che le “istituzioni scolastiche nell’esercizio dei compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell’esercizio di attività didattiche o di attività programmate”. Peraltro, ai sensi dell’art. 20, comma 5, del predetto D.I., l’attività didattica può riferirsi a tutte le attività produttive dell’Azienda, fermo restando che “gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività sono destinati, nell’ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento ed incremento delle attrezzature didattiche”.
Ciò premesso, sebbene proprio nella regione Lombardia l’attuale sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) preveda la possibilità di erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale da parte di soggetti accreditati presso l’istituzione regionale in possesso di specifici requisiti, è possibile ritenere – secondo il Ministero – che quanto esplicitato dal citato Decreto Interministeriale, circa la possibilità di svolgere tale “formazione in assetto lavorativo” all’interno di iniziative produttive delle “istituzioni scolastiche” partecipando alle attività rivolte e/o strumentali alla vendita, costituisca principio di carattere generale e quindi applicabile a tutti gli enti d’istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati.
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