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Studenti in alternanza, per le aziende c’è l’esonero contributivo

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Per incentivare forme di occupazione stabile, la “Legge di Bilancio 2017” ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Questo beneficio, che si applica a tutti i datori di lavoro privati (sono escluse quindi le pubbliche amministrazioni), spetta a coloro che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

  • 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  • 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
  • 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008;
  • 30 per cento del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30 per cento del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L’esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Nella circolare 109 del 10 luglio 2017 l’Inps ha illustrato nel dettaglio in cosa consiste il beneficio e come fare per richiederlo.

 

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Innanzitutto, è bene precisare che non sarà concesso a tutte le assunzioni di cui sopra, ma c’è un limite economico da non sforare. Infatti, l’esonero contributivo in questione è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate dal comma 309 dell’articolo 1 della legge 232/2016, pari a:

  • 7,4 milioni di euro per l’anno 2017;
  • 40,8 milioni di euro per l’anno 2018;
  • 86,9 milioni di euro per l’anno 2019;
  • 84 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 50,7 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.

La misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Il beneficio riguarda le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione.

Per richiederlo, è necessario presentare domanda all’Inps, seguendo le indicazioni contenute nella circolare.

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