L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è detto anche apprendistato di primo livello ed è disciplinato dall’articolo 43 del D.Lgs n. 81/2015.
Le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello sono possibili in tutti i settori di attività, privati e pubblici, per giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e fino al compimento del venticinquesimo.
Per i giovani ancora soggetti all’obbligo scolastico, il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere superiore a tre anni ovvero a quattro nel caso di diploma professionale quadriennale. L’art. 43, comma 5, prevede tuttavia alcune eccezioni alla durata del contratto. Per gli studenti di scuola secondaria superiore è possibile stipulare contratti di durata non superiore a quattro anni “per l’acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore”.
L’articolo 43 disciplina inoltre i seguenti casi, in cui è possibile la proroga di un anno del contratto:
La retribuzione dell’apprendista è così articolata:
L’articolo 43, comma 9, regolamenta infine la trasformazione dal contratto di apprendistato di primo livello a quello di secondo livello. La trasformazione è possibile successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma di istruzione professionale o del diploma di scuola secondaria superiore ed è finalizzata al conseguimento della “qualificazione professionale ai fini contrattuali”. La norma in esame stabilisce, inoltre, che la durata massima dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva. Restano in ogni casi fermi i limiti massimi di durata previsti dal D.Lgs n. 81/2015 per ciascuna tipologia di apprendistato.
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