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Studenti positivi al Covid, ecco le prime regole di inizio anno scolastico

Le scuole stanno riaprendo i battenti per milioni di studenti, lunedì 12 settembre 2022 rientrano nelle aule scolastiche gli studenti della Lombardia, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Basilicata, ecco le prime regole per i casi di positività di studenti, docenti e personale tutto.

Cosa fare nei casi di alunni con il Covid

Alcune risposte ai problemi legati al Covid in ambito scolastico arrivano dai centri sanitari di città metropolitane come Milano, stesse regole dovranno essere applicate in tutte le scuole italiane.

  1. Cosa deve fare la famiglia in caso l’alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa?
    In caso di sintomi sospetti (es febbre ≥ 37.5 C°), l’alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Se ritenuto necessario, il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo direttamente o fare la prescrizione.
  2. Cosa deve fare la scuola in caso l’alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola?
    Nel caso in cui l’alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all’interno delle scuole, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori. La scuola deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell’allontanamento dell’alunno/a. La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica.
  3. Cosa deve fare la famiglia in caso l’alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti Covid?
    Contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Se ritenuto necessario, il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo direttamente o fare la prescrizione.
  4. Cosa deve fare l’alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell’esito deltampone?
    In attesa dell’esecuzione o dell’esito del tampone, l’alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l’esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l’alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica.
  1. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid?
    L’alunno/a positivo al Covid, indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi 2 in assenza di sintomi; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (esempio tampone positivo 1 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre). In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo. Per il rientro a scuola è necessario esibire esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato nei tempi previsti, oppure l’attestazione di fine isolamento rilasciata dagli Ambiti Territoriali della Sanità o, in alternativa, il referto del tampone negativo, effettuato nei tempi sopradescritti, accompagnato da attestazione di inizio isolamento rilasciata dagli Ambiti Territoriali della Sanità. L’operatore positivo al Covid indipendentemente dallo stato vaccinale, dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 5 giorni; al termine di tale periodo deve essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (esempio tampone positivo 1 settembre; tampone di guarigione negativo non prima del 6 settembre). In caso di persistenza della positività, l’isolamento si conclude dopo 14 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo, mentre la riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone. Per il rientro a scuola l’operatore dovrà inoltrare al Medico competente, ove nominato, o al datore di lavoro l’esito negativo del tampone.

6. Cosa deve fare un alunno/operatore in auto-sorveglianza?

È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, tranne che per gli alunni di nido/infanzia che possono continuare a frequentare la scuola senza l’obbligo di utilizzo di mascherina. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Qualora durante il periodo di sorveglianza dovessero verificarsi ulteriori casi nella stessa classe l’autosorveglianza non viene prolungata e si conclude dopo 10 giorni dall’ultimo giorno di frequenza del primo caso. Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra o il Medico curante.

7. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell’ambito scolastico (es: in famiglia)?

Anche i contatti che avvengono in ambito extra-scolastico non sono soggetti alla misura della quarantena ma solo al regime di autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l’ultimo contatto (ad esclusione dei bambini di età < 6 anni che possono continuare a frequentare la scuola senza l’obbligo di indossare la mascherina) e tampone solo in caso di sintomi come indicato nella FAQ n. 6. Potranno quindi frequentare la scuola rispettando il regime di autosorveglianza. La famiglia dell’alunno deve darne tempestiva comunicazione alla scuola.

8. Cosa deve fare la famiglia se l’alunno/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile al Covid?

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l’alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.

9. Alunni fragili

Si ricorda che in presenza di alunni fragili è necessario un raccordo con il Pediatra di Famiglia o Medico curante che potrà fornire specifiche indicazioni. Inoltre, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno che gli alunni fragili utilizzino dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è inoltre raccomandata, se non già effettuata, la vaccinazione come strumento a tutela della salute pubblica e individuale.

Lucio Ficara

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