Scherzi, urla, prepotenze, parole fuori luogo, anche verso l’insegnante: è uno scenario che non di rado si viene a creare nelle classi, soprattutto della secondaria. Quando però il livello degli schiamazzi diventa una costante, tambureggiante, al punto di non permettere di fare lezione, i docenti passano alle maniere “forti”, sino ad arrivare a chiedere l’intervento del Consiglio di Classe (straordinario) e del dirigente scolastico. Quando non basta, perché gli studenti “bulli” sono intransigenti, allora possono andare anche oltre.
Lo spiacevole fatto nella scuola di Feltre
Così è andata, sul finire dello scorso anno scolastico, nella terza decade di aprile, in un istituto di Feltre, in provincia di Belluno, dove un’insegnante esasperata, per gli eccessi della classe, ha deciso di rivolgersi direttamente ai carabinieri: i militari, avevamo scritto, giunti a scuola hanno fatto un sopralluogo, interrogato gli studenti e gli insegnanti per escludere ipotesi di reato.
Anche il dirigente scolastico è intervenuto, sospendendo la classe, anche se con obbligo di frequenza.
I militari, invece, hanno fatto partire un’inchiesta contro la decina di studenti presunti responsabili, tutti intorno ai 16 anni di età.
Gli ultimi sviluppi dell’inchiesta
L’insegnante, nel corso dell’estate, è stata trasferita ad un altro istituto. Intanto, l’inchiesta è andata avanti: i giovani sono stati interrogati dal magistrato pochi giorni prima di Natale, riferisce il 4 gennaio l’Ansa, e sono stati iscritti “nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Belluno per il reato di interruzione di pubblico servizio”.
Un’azione che ha risvolti penali, anche perché, lo ricordiamo, condotta contro un pubblico ufficiale, il docente, durante l’esercizio delle sue funzioni, ovvero lo svolgimento della lezione.
Il codice penale parla chiaro
A questo proposito, l’articolo 358 del codice penale dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”.
Nella sentenza della Corte di Cassazione n. 15367 2014, inoltre, i giudici hanno ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola, nella fattispecie in servizio nella secondaria di primo grado, nell’esercizio delle sue funzioni durante e anche al di fuori delle lezioni.